Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1222

In vigore dal 22 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1222 L’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/1222 è sostituito dal seguente: «A rticolo 9 Adozione di termini e condizioni o metodologie 1.   I TSO e i NEMO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all’Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell’approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO o ai NEMO, questa può essere prorogata dall’Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7 e dall’autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione del paragrafo 8. I TSO e i NEMO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO o NEMO. I TSO, con l’assistenza dell’ENTSO-E, e tutti i NEMO informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l’Agenzia dei progressi nell’elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie. 2.   Qualora i TSO o i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di: a) TSO o NEMO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e b) TSO o NEMO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione. La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO o NEMO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. Per i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Ogni NEMO dispone di un numero di voti pari al numero di Stati membri in cui è nominato. Se sul territorio di uno Stato membro sono nominati più NEMO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i NEMO, tenendo conto dei rispettivi volumi di energia elettrica scambiata nello Stato membro durante il precedente esercizio finanziario. 3.   Fatta eccezione per l’articolo 43, paragrafo 1, l’articolo 44, l’articolo 56, paragrafo 1, l’articolo 63 e l’articolo 74, paragrafo 1, qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata. La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente. Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. I NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 deliberano consensualmente. 4.   Se i TSO o i NEMO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all’Agenzia, conformemente ai paragrafi da 6 a 8 o al paragrafo 12, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all’Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti di proposta in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano. 5.   Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l’Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie usati per calcolare o stabilire il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero elaborato dai TSO e dai NEMO. Le autorità o l’Agenzia sono responsabili dell’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6, 7 e 8. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO o NEMO, al fine di garantire che siano in linea con l’obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all’integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. 6.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione dell’Agenzia: a) il piano relativo all’esecuzione congiunta delle funzioni di MCO, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3; b) le regioni di calcolo della capacità, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1; c) la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1; d) la metodologia del modello comune di rete, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1; e) la proposta di metodologia armonizzata di calcolo della capacità, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4; f) la metodologia di riserva, conformemente all’articolo 36, paragrafo 3; g) l’algoritmo presentato dai NEMO conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, compresi gli insiemi di requisiti dei TSO e dei NEMO per l’elaborazione dell’algoritmo, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1; h) i prodotti che possono essere presi in considerazione dai NEMO nel processo di coupling unico del giorno prima e di coupling infragiornaliero, conformemente agli articoli 40 e 53; i) i prezzi massimi e minimi, conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, e all’articolo 54, paragrafo 2; j) la metodologia di determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera da elaborare conformemente all’articolo 55, paragrafo 1; k) gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1; l) il termine per l’irrevocabilità del giorno prima, conformemente all’articolo 69; m) la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione, conformemente all’articolo 73, paragrafo 1. 7.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all’approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata: a) la metodologia comune di calcolo della capacità, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2; b) le decisioni relative all’introduzione e al rinvio del calcolo della capacità basato sul flusso, conformemente all’articolo 20, paragrafi da 2 a 6, nonché alle esenzioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 7; c) la metodologia per il ridispacciamento coordinato e gli scambi in controflusso, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1; d) le metodologie comuni per calcolare gli scambi programmati, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1 e all’articolo 56, paragrafo 1; e) le procedure alternative, conformemente all’articolo 44; f) le aste regionali complementari, conformemente all’articolo 63, paragrafo 1; g) le condizioni per le disposizioni relative all’allocazione esplicita, conformemente all’articolo 64, paragrafo 2; h) la metodologia di ripartizione dei costi del ridispacciamento o degli scambi in controflusso, conformemente all’articolo 74, paragrafo 1. 8.   I termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all’approvazione individuale di ogni autorità di regolamentazione o altra autorità competente degli Stati membri interessati: a) se del caso, la nomina e la revoca o la sospensione della nomina dei NEMO a norma dell’, paragrafi 2, 8 e 9; b) se del caso, le tariffe o le metodologie utilizzate per il calcolo delle tariffe dei NEMO relative alle negoziazioni sui mercati del giorno prima e infragiornaliero, conformemente all’, paragrafo 1; c) le proposte dei singoli TSO finalizzate al riesame della configurazione delle zone di offerta, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, lettera d); d) se del caso, la proposta di allocazione della capacità interzonale e altri accordi a norma degli articoli 45 e 57; e) i costi associati all’allocazione della capacità e alla gestione della congestione conformemente agli articoli da 75 a 79; f) se del caso, la ripartizione dei costi regionali del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero conformemente all’articolo 80, paragrafo 4. 9.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell’impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all’Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all’approvazione di un’unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 8 possono essere trasmesse all’Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell’autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell’Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l’Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie. 10.   Se l’approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 12 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell’Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l’Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Agenzia o dell’autorità di regolamentazione o, se applicabile, dell’ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all’Agenzia in conformità del paragrafo 6, all’ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7 o, se applicabile, all’autorità di regolamentazione in conformità del paragrafo 8. 11.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 10, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. 12.   Qualora l’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell’approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L’Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti o l’autorità di regolamentazione competente decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l’Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall’, paragrafo 3, e dall’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i TSO o i NEMO interessati non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4 del presente articolo. 13.   L’Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l’autorità di regolamentazione competente, ove siano responsabili dell’adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO o i NEMO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all’Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all’articolo 12 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo. 14.   I TSO e i NEMO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell’Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell’articolo 13.».
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