Art. 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 22 feb 2021
Disposizioni transitorie 1.   I gruppi di operatori dei paesi terzi conformi ai regolamenti (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la dimensione massima del gruppo di operatori stabilita all’, secondo comma, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2025. 2.   Il catalogo nazionale di misure elaborato a norma dell’ si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2023.
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