Art. 1

Assegnazione di bande orarie in risposta alla crisi COVID-19

In vigore dal 16 feb 2021
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «b bis) durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, per “nuovo concorrente” si intende: i) un vettore aereo che chieda, come parte di una serie di bande orarie, una banda oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi laddove, nel caso che la sua domanda sia accolta, in totale venga a detenere meno di sette bande orarie in detto aeroporto nel medesimo giorno; oppure ii) un vettore aereo che chieda una serie di bande orarie per un servizio di linea passeggeri senza scalo tra due aeroporti dell’Unione, ove al massimo altri due vettori aerei effettuino il medesimo servizio di linea senza scalo tra detti aeroporti nel giorno in questione, e laddove il vettore aereo, nel caso che la sua domanda sia accolta, venga comunque a detenere meno di nove bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione. Un vettore aereo che, insieme alla propria società madre, alle proprie controllate o alle controllate della società madre, detenga più del 10 % delle bande orarie totali assegnate nel giorno in questione in un determinato aeroporto non è considerato un nuovo concorrente in tale aeroporto;»; b) è aggiunta la lettera seguente: «n) “parametri di coordinamento relativi alla COVID-19”, i parametri di coordinamento riveduti che comportano una riduzione della capacità aeroportuale disponibile in un aeroporto coordinato a causa delle misure sanitarie specifiche imposte dagli Stati membri in risposta alla crisi COVID-19.»; 2) all’articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano al facilitatore degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste. Tutte le informazioni pertinenti sono presentate nella forma e nei termini specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a norma dell’, lettera b) o b bis) per quanto riguarda le bande orarie richieste.»; 3) l’articolo 8 è così modificato: a) la formula introduttiva del paragrafo 2, primo comma, è sostituita dal seguente: «2.   Fatti salvi gli articoli 7, 8 bis e 9, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2 bis, e l’articolo 14, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti condizioni:»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, una serie di bande orarie che sia stata restituita al pool delle bande orarie a norma del paragrafo 1 del presente articolo alla fine della stagione di traffico (“stagione di traffico di riferimento”) è assegnata, su richiesta, per la successiva corrispondente stagione di traffico a un vettore aereo che abbia operato almeno cinque bande orarie della serie in questione a seguito dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, durante la stagione di traffico di riferimento, purché la serie di bande orarie non sia già stata assegnata al vettore originariamente titolare della serie in questione nella successiva stagione di traffico corrispondente in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Nel caso in cui più di un richiedente soddisfi i requisiti di cui al primo comma, la priorità è data al vettore aereo che ha operato il maggior numero di bande orarie di tale serie.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   Nel periodo in cui si applicano i parametri di coordinamento relativi alla COVID-19 e al fine di consentire la corretta applicazione di tali parametri di coordinamento, il coordinatore può modificare la collocazione oraria delle bande orarie richieste o assegnate che rientrano nel periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, o annullarle dopo aver sentito il vettore aereo interessato. In tale contesto, il coordinatore tiene conto delle altre regole e linee direttrici di cui al paragrafo 5 del presente articolo, alle condizioni ivi stabilite.»; 4) all’articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. a) Le bande orarie assegnate a un nuovo concorrente, quale definito all’, lettera b) o b bis), non possono essere trasferite a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico, tranne che nel caso di un’acquisizione legalmente autorizzata delle attività di un’impresa fallita. b) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito all’, lettera b), punti ii) e iii), o all’, lettera b bis), punto ii), possono essere spostate su un’altra rotta a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico solo nel caso in cui il nuovo concorrente sarebbe stato trattato sulla nuova rotta con la stessa priorità della rotta iniziale. c) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito all’, lettera b) o b bis) non possono essere scambiate a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo prima che siano trascorse due corrispondenti stagioni di traffico, tranne che per migliorare la collocazione oraria delle bande orarie per questi servizi rispetto alla collocazione oraria chiesta inizialmente.»; 5) l’articolo 10 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, una serie di bande orarie assegnate per la stagione di traffico compresa tra il 28 marzo 2021 e il 30 ottobre 2021 conferisce al vettore aereo il diritto alla stessa serie di bande orarie per la stagione di traffico compresa tra il 27 marzo 2022 e il 29 ottobre 2022 se il vettore aereo ha messo a disposizione del coordinatore l’intera serie di bande orarie per la riassegnazione prima del 28 febbraio 2021. Il presente paragrafo si applica unicamente alle serie di bande orarie assegnate allo stesso vettore per la stagione di traffico compresa tra il 29 marzo 2020 e il 24 ottobre 2020. Il numero di bande orarie di cui il vettore aereo in questione può beneficiare a norma del presente paragrafo è limitato a un numero pari al 50 % delle bande orarie assegnate allo stesso vettore per la stagione di traffico compresa tra il 29 marzo 2020 e il 24 ottobre 2020, a meno che un vettore aereo non abbia ricevuto, in media, meno di 29 bande orarie a settimana nel corso della precedente stagione equivalente di traffico nell’aeroporto in questione.»; b) il paragrafo 4 è così modificato: i) è aggiunto il punto seguente: «e) durante il periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, l’introduzione da parte delle autorità pubbliche di misure volte a contrastare la diffusione della COVID-19 a un punto iniziale o finale di una rotta per la quale le bande orarie in questione sono state utilizzate o ne è stato previsto l’utilizzo, a condizione che le misure non fossero state pubblicate al momento dell’assegnazione della serie di bande orarie, che tali misure incidano in maniera significativa sulla redditività o sulla possibilità di viaggiare o sulla domanda sulle rotte in questione e che determinino una delle seguenti situazioni: i) la chiusura parziale o totale della frontiera o dello spazio aereo o una chiusura parziale o totale o una riduzione della capacità dell’aeroporto, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico; ii) un grave ostacolo alla capacità dei passeggeri di viaggiare con qualsiasi vettore su quella rotta diretta durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico, tra cui: — restrizioni di viaggio sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, divieto di tutti i viaggi eccetto quelli essenziali o divieto di effettuare voli da o verso determinati paesi o zone geografiche, — limitazioni degli spostamenti o misure di quarantena o isolamento all’interno del paese o della regione in cui è situato l’aeroporto di destinazione (compresi i punti intermedi), — restrizioni della disponibilità di servizi essenziali a sostenere direttamente la prestazione di un servizio aereo; iii) limitazioni degli spostamenti degli equipaggi delle compagnie aeree che ostacolano gravemente la prestazione dei servizi aerei da o verso gli aeroporti serviti, tra cui divieti improvvisi di ingresso o situazioni in cui l’equipaggio è bloccato in luoghi imprevisti a causa di provvedimenti di quarantena.»; ii) sono aggiunti i commi seguenti: «La lettera e) si applica entro il periodo durante il quale si applicano le misure ivi contemplate e, entro i limiti di cui al terzo, quarto e quinto comma, per un ulteriore periodo massimo di sei settimane. Tuttavia, se le misure di cui alla lettera e) cessano di applicarsi meno di sei settimane prima della fine di una stagione di traffico, la lettera e) si applica al resto del periodo di sei settimane solo se le bande orarie della stagione di traffico successiva sono utilizzate per la stessa rotta. La lettera e) si applica solo alle bande orarie utilizzate per rotte per le quali tali bande erano già utilizzate dal vettore aereo prima della pubblicazione delle misure di cui alla stessa lettera. La lettera e) cessa di applicarsi qualora il vettore aereo utilizzi le bande orarie in questione per passare a una rotta non interessata dalle misure adottate dalle autorità pubbliche. I vettori aerei possono giustificare il mancato utilizzo di una banda oraria conformemente alla lettera e) per un massimo di due periodi consecutivi di programmazione.»; c) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tra le richieste dei nuovi concorrenti è data preferenza ai vettori aerei che soddisfano i requisiti per ottenere la qualità di nuovo concorrente a norma dell’, lettera b), punti i) e ii), dell’, lettera b), punti i) e iii), o dell’, lettera b bis), punti i) e ii).»; 6) l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «A rticolo 10 bis Assegnazione di bande orarie in risposta alla crisi COVID-19 1.   Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 27 marzo 2021. 2.   Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 23 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 riguardo ai servizi aerei tra aeroporti dell’Unione e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese. 3.   Per le bande orarie messe a disposizione del coordinatore ai fini della riassegnazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 bis, per periodo compreso tra il 28 marzo 2021 e il 30 ottobre 2021 e ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, se un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie in questione, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 50 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui tale serie è stata assegnata, il vettore aereo è legittimato a ottenere la medesima serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico. Per il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, i valori percentuali di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), sono pari al 50 %. 4.   Per quanto riguarda le bande orarie con data dal 9 aprile 2020 al 27 marzo 2021, il paragrafo 1 si applica solo se il vettore aereo ha restituito le bande orarie non utilizzate al coordinatore affinché siano riassegnate ad altri vettori aerei. 5.   Qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo, che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste e, sulla base delle previsioni sul traffico di Eurocontrol, è probabile che persista e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all’impatto della crisi COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare di conseguenza il periodo indicato al paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove strettamente necessario per far fronte all’evoluzione dell’impatto della crisi COVID-19 sui livelli di traffico aereo, atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare i valori percentuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro un intervallo compreso tra il 30 e il 70 %. A tal fine la Commissione prende in considerazione le modifiche intervenute dopo il 20 febbraio 2021 sulla base dei seguenti elementi: a) i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico; b) l’evoluzione dell’andamento del traffico aereo durante le stagioni di traffico, tenendo conto dell’evoluzione osservata dall’inizio della crisi COVID-19; e c) gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze relative alle dimensioni della flotta, all’utilizzo della flotta e ai coefficienti di riempimento. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo sono adottati entro il 31 dicembre per la stagione di traffico estiva successiva e non oltre il 31 luglio per la stagione di traffico invernale successiva. 6.   Qualora, in caso di impatto prolungato della crisi COVID-19 sul settore dell’aviazione civile nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. 7.   Durante il periodo di cui al paragrafo 3, i vettori aerei mettono a disposizione del coordinatore, per la riassegnazione ad altri vettori aerei, le bande orarie che non intendono utilizzare, almeno tre settimane prima della data delle operazioni.»; 7) all’articolo 12 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati previsto all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione fino 21 febbraio 2022.»; 8) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri stabiliscono e applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o misure equivalenti ai vettori aerei che omettano sistematicamente e deliberatamente di conformarsi al presente regolamento.»; b) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera: «c) Nel periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, se un coordinatore stabilisce, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che un vettore aereo ha cessato le sue attività in un aeroporto e non è più in grado di operare le bande orarie che gli sono state assegnate, il coordinatore revoca a tale vettore aereo la serie di bande orarie in questione per il resto della stagione di traffico e le conferisce al pool, dopo aver sentito il vettore aereo interessato.».
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