Art. 32
Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo
In vigore dal 12 feb 2021
Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo
1. Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione del dispositivo ed entro il 31 dicembre 2028 una relazione di valutazione ex-post indipendente.
2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti.
3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento.
4. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:241:oj#art-32