Art. 32

Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo

In vigore dal 12 feb 2021
Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo 1.   Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione del dispositivo ed entro il 31 dicembre 2028 una relazione di valutazione ex-post indipendente. 2.   La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. 3.   Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento. 4.   La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.
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