Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014

In vigore dal 11 feb 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è così modificato: (1) all’, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1) «soggetto interessato»: un gruppo guidato da un ente impresa madre nell’UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, o un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE;»; (2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Entro il 31 luglio di ogni anno l’autorità incaricata segnala all’ABE i valori degli indicatori di ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione avente una misura dell’esposizione complessiva, calcolata conformemente all’articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), superiore a 200 miliardi di EUR. I valori degli indicatori sono rilevati dall’autorità incaricata tenendo conto delle ulteriori specifiche dei dati sottostanti secondo quanto stabilito negli orientamenti elaborati dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). L’autorità incaricata assicura che i valori degli indicatori siano identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. (*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).»;" (3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Procedura di individuazione 1.   L’autorità incaricata calcola il punteggio dei soggetti interessati inclusi nel campione comunicato dall’ABE e autorizzati nella propria giurisdizione entro il 1o settembre di ogni anno. 2.   L’autorità incaricata che, nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza, riassegna un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata o designa un soggetto interessato in quanto G-SII, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, rispettivamente lettera a) o b), della direttiva 2013/36/UE, fornisce per iscritto all’ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 1o novembre di ogni anno. 3.   L’autorità incaricata che, nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza, riassegna un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, fornisce per iscritto all’ABE una dichiarazione dettagliata sui motivi della sua valutazione entro il 30 settembre di ogni anno. 4.   La riassegnazione o la designazione di cui al paragrafo 2 acquista efficacia il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno di calendario in cui i denominatori sono stati comunicati alle autorità incaricate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3. Se un G-SII è riassegnato a una sottocategoria più bassa rispetto al processo di individuazione dell’anno precedente, il requisito della riserva per i G-SII inferiore acquista efficacia il 1o gennaio dell’anno successivo alla riassegnazione, a meno che l’autorità incaricata eserciti un solido giudizio di vigilanza per ritardare l’applicazione di tale obbligo alla data di cui alla prima frase del presente paragrafo. 5.   L’individuazione di un soggetto interessato in quanto G-SII da parte dell’autorità incaricata include gli identificativi dei soggetti giuridici (LEI) di tutti i soggetti giuridici che rientrano nell’ambito di consolidamento prudenziale del G-SII. Entro il 1o marzo dell’anno successivo all’anno dell’esercizio di individuazione, il soggetto interessato individuato dall’autorità incaricata comunica a quest’ultima la struttura del proprio gruppo fornendo, se disponibili, i LEI di tutti i soggetti consolidati facenti parte del gruppo. Il soggetto interessato assicura che la struttura del suo gruppo comunicata tramite la banca dati mondiale dei LEI sia costantemente aggiornata.»; (4) l’articolo 5 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, i valori degli indicatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 4, lettere a) e b), comprendono anche le filiazioni assicurative.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’autorità incaricata determina il punteggio di ogni soggetto interessato incluso nel campione come la media semplice dei punteggi delle categorie, fatto salvo un punteggio massimo pari a 500 punti per la categoria che misura la sostituibilità. Il punteggio di ogni categoria, ad eccezione della categoria che misura la sostituibilità dei servizi e delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo, è calcolato come la media semplice dei valori ottenuti dividendo ciascun valore dell’indicatore della categoria per il denominatore dell’indicatore comunicato dall’ABE. Il punteggio per la categoria che misura la sostituibilità dei servizi e delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo è calcolato come la media ponderata dei valori dell’indicatore della categoria. A tal fine, gli indicatori per le attività in custodia di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e per le attività di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), sono ponderati integralmente e gli indicatori per le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e per il volume delle negoziazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), sono ponderati al 50 %. I punteggi sono espressi in punti base e sono arrotondati al punto base intero più vicino.»; c) sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter: «5 bis.   L’autorità incaricata determina un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascun soggetto interessato avente attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) applicando la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma sostituisce i valori dell’indicatore del soggetto interessato di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), con quelli calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo e sostituisce i denominatori corrispondenti con i denominatori riveduti forniti dall’ABE. Ai fini del primo comma, l’autorità incaricata considera nazionali tutte le attività e le passività nei confronti delle controparti stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. Per le categorie di cui all’articolo 131, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva 2013/36/UE, l’autorità incaricata prende in considerazione gli stessi valori immutati dell’indicatore comunicati dal soggetto interessato e gli stessi denominatori comunicati dall’ABE. 5 ter.   Sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis, la decisione di riassegnare un G-SII a una sottocategoria più bassa, adottata nell’esercizio di un solido giudizio di vigilanza ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 10, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, si basa sulla valutazione della possibilità che il fallimento del G-SII abbia un minore impatto negativo sui mercati finanziari mondiali e sull’economia mondiale. Tale valutazione tiene conto, se del caso, di pareri o riserve adottati dal Comitato di Basilea conformemente alla sua metodologia pubblicamente disponibile per la valutazione della rilevanza sistemica delle banche a rilevanza sistemica a livello globale. Il punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis può determinare la riassegnazione del G-SII da parte dell’autorità incaricata alla sottocategoria immediatamente più bassa di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La riassegnazione del G-SII a una sottocategoria più bassa è limitata al massimo ad un livello di sottocategoria. (*3)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;" d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Per le decisioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 5 ter sono utilizzati indicatori accessori, che non sono indicatori della probabilità che il soggetto interessato fallisca. Le decisioni si basano su informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.»; (5) all’articolo 6, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d): «d) volume delle negoziazioni.»; (6) l’articolo 7 è soppresso.
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