Art. 1

Acconti anticipati sui contributi individuali annuali

In vigore dal 11 feb 2021
Il regolamento delegato (UE) 2017/2361 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Acconti anticipati sui contributi individuali annuali 1.   Ogni esercizio finanziario, prima del ricevimento dei dati conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, il Comitato può raccogliere presso le entità e i gruppi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), acconti anticipati sui contributi individuali annuali per un importo pari al massimo al 75 % dell’importo dei contributi annuali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per l’esercizio finanziario in questione. L’acconto anticipato di ciascuna entità o ciascun gruppo è calcolato in proporzione ai contributi individuali annuali calcolati per tale entità o gruppo nell’esercizio finanziario immediatamente precedente. 2.   Il Comitato detrae il pagamento dell’acconto anticipato dal contributo individuale annuale dovuto dall’entità o dal gruppo per l’esercizio finanziario in questione.»; 2) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno, entro cinque giorni lavorativi dall’emissione da parte della BCE degli avvisi di contribuzione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 7 luglio dell’anno nel quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento UE) n. 1163/2014.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Ove in un determinato esercizio finanziario sia costituito un soggetto obbligato al pagamento del contributo che non è un soggetto o gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014, i contributi individuali annuali dovuti da tale soggetto per l’esercizio finanziario in questione e per quello successivo sono calcolati azzerando i fattori per il calcolo della contribuzione. Nel terzo esercizio finanziario per il quale tale soggetto obbligato è tenuto a versare un contributo individuale annuale, il contributo individuale annuale amministrativo dovuto per i due esercizi finanziari precedenti è ricalcolato sulla base dei fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per tale esercizio e la differenza è saldata/compensata di conseguenza.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un’entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo o verificare se un’entità sia tenuta a contribuire alle spese amministrative del Comitato, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un dato esercizio finanziario, il Comitato utilizza i dati utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza per l’anno precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo.»; 3) l’articolo 7 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per un determinato esercizio finanziario, il Comitato tiene conto di ogni cambiamento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 verificatosi a decorrere dal 1o gennaio di tale anno, nell’esercizio finanziario successivo.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Fatto salvo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2 bis, i contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo non sono soggetti ad adeguamento.»; 4) all’articolo 8, i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti: «3.   L’avviso di pagamento del contributo specifica l’importo del contributo individuale annuale, o dell’acconto anticipato di cui all’articolo 4 bis, e il modo in cui il contributo annuale o l’acconto anticipato deve essere pagato. L’avviso di pagamento del contributo è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale o della decisione relativa all’acconto anticipato. 4.   Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo individuale annuale, inclusa l’eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione adottata in conformità dell’articolo 10, paragrafo 8, e, se del caso, relativa all’acconto anticipato, al soggetto obbligato al pagamento del contributo. 5.   Il contributo individuale annuale o l’acconto anticipato sono esigibili in euro. 6.   Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l’importo del contributo individuale annuale o dell’acconto anticipato entro 35 giorni di calendario dall’emissione dell’avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell’avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo individuale annuale o dell’acconto anticipato. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l’accredito sul conto del Comitato. 7.   Il contributo individuale annuale e, se del caso, l’acconto anticipato dovuti dalle entità di cui all’ del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo sono riscossi presso soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo. 8.   Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell’avviso di pagamento del contributo, sull’importo in essere del contributo individuale annuale e, se del caso, dell’acconto anticipato maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.»; 5) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I pagamenti dei contributi individuali annuali e acconti anticipati dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell’articolo 8, paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata.»; 6) è inserito il seguente articolo 14 bis: «Articolo 14 bis Disposizioni transitorie per l’esercizio finanziario 2021 Nel 2021 il Comitato calcola i contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2019 e di ogni successivo aggiornamento conformemente all’articolo 6. Nel 2022 il Comitato ricalcola i contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato nel 2021 conformemente all’articolo 6. L’eventuale differenza tra l’importo originariamente calcolato per l’esercizio finanziario 2021 e l’importo ricalcolato è saldata/compensata in sede di calcolo dei contributi individuali annuali dovuti per l’esercizio finanziario 2022.»
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