Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891

In vigore dal 10 feb 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato: (1) l’articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine “filiale” comprende qualsiasi soggetto facente parte di una catena di filiali. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l’esternalizzazione di attività a un soggetto facente parte di una catena di filiali.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’organizzazione di produttori che esternalizza un’attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali, ai fini dell’esecuzione dell’attività prevista. L’organizzazione di produttori rimane responsabile dell’esecuzione dell’attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell’accordo commerciale per l’esecuzione di tale attività. Tuttavia, l’attività si considera svolta dall’organizzazione di produttori se è effettuata da un’associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l’organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale o da un soggetto facente parte di una catena di filiali che soddisfa il requisito del 90 % di cui all’articolo 22, paragrafo 8.»; (2) l’articolo 22 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) al 70 % per i funghi in scatola Agaricus bisporus e altri funghi coltivati conservati in salamoia;» b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell’ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.»; (3) all’articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Gli Stati membri possono decidere di prorogare la loro strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di proroga.»; (4) all’articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le spese ammissibili all’aiuto nell’ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, fatta eccezione per le spese connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi. Inoltre gli Stati membri possono decidere di usare tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie differenziati per tenere conto di specificità regionali o locali.»; (5) l’articolo 45 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «La somma delle spese di trasporto, cernita e imballaggio dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli trasformati di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e agli allegati IV e V di detto regolamento, aggiunta al massimale di sostegno per i ritiri dal mercato di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo, non supera il prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” o nella fase di “uscita dal trasformatore” del prodotto trasformato in questione nei tre anni precedenti.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La quota di ritiri dal mercato di un dato prodotto di una data organizzazione di produttori effettuati in un dato anno è stabilita come segue: a) non supera il 10 % del volume medio della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni precedenti; e b) in totale, la somma delle percentuali nell’arco di tre anni consecutivi non supera 15 sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l’anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti. In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l’organizzazione di produttori è stata riconosciuta. Tuttavia, tale percentuale di ritiri non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.»; (6) all’articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia il sostegno pubblico complessivo per l’assicurazione del raccolto non può superare l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.»; (7) all’articolo 51 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il destinatario dell’orientamento è un’organizzazione di produttori riconosciuta, un gruppo di produttori riconosciuto o i singoli produttori, non aderenti a un’organizzazione di produttori o a loro associazioni.»; (8) all’articolo 57, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «La valutazione assume la forma di una relazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo.»; (9) all’articolo 80, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; (10) gli allegati II, III e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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