Art. 1
Risorse aggiuntive in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19
In vigore dal 10 feb 2021
Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dotazione del Fondo per ciascuno Stato membro per il periodo 2014-2020 è stabilita nell’allegato III, fatta eccezione per le risorse aggiuntive assegnate in risposta all’epidemia di COVID-19 di cui all’articolo 6 bis. L’importo minimo destinato a ciascuno Stato membro è pari a 3 500 000 EUR per l’intero periodo.»;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Risorse aggiuntive in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19
1. Ove lo Stato membro lo ritenga opportuno, le risorse di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento sono incrementate in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19, conformemente all’articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e alle condizioni pertinenti stabilite da tale paragrafo. Le risorse aggiuntive costituiscono un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (*2) e sono soggette all’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9 del medesimo regolamento. Le risorse aggiuntive possono incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2021 e 2022.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, per i programmi operativi che beneficiano di risorse aggiuntive conformemente al paragrafo 1 del presente articolo il periodo termina il 31 dicembre 2022.
3. In deroga all’articolo 38, primo comma, del presente regolamento, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive per ciascun programma sono effettuati negli anni 2021 e 2022.
In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
4. Oltre al prefinanziamento di cui all’articolo 44, paragrafo 1, la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all’11 % delle risorse aggiuntive assegnate per il 2021 a seguito della decisione della Commissione che approva la modifica di un programma per l’assegnazione delle risorse aggiuntive.
La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.
5. In deroga all’articolo 20, un tasso di cofinanziamento fino al 100 % può essere applicato alle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
(*1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."
(*2) Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23)«;"
3)
all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell’adozione del programma operativo e del 5 % delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all’attuazione del Fondo, compresi i costi per la preparazione e il funzionamento di sistemi di buoni, ove tali costi siano sostenuti dall’autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non sia un’organizzazione partner. Il programma operativo può inoltre finanziare l’assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner e di qualsiasi altro attore coinvolto nell’attuazione del Fondo, anche per promuovere la capacità di risposta alle crisi per far fronte all’epidemia di COVID-19. Le azioni di cui al presente paragrafo possono riguardare il periodo di programmazione successivo, anche per garantire il proseguimento del sostegno del Fondo attraverso altri fondi dell’Unione.»;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 63 bis
Applicabilità
L’articolo 6 bis non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tale articolo non si intendono fatti al Regno Unito.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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