Art. 2
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
In vigore dal 10 feb 2021
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
L’articolo 13 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13 bis
Modifiche dei contratti preesistenti ai fini dell’attuazione delle riforme degli indici di riferimento
1. Le controparti possono continuare ad applicare le procedure di gestione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, in vigore al 13 febbraio 2021 per quanto riguarda contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stati stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l’obbligo di disporre di procedure di gestione dei rischi in essere ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, se, dopo il 13 febbraio 2021, tali contratti sono successivamente modificati o novati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento o di introdurre una clausola di riserva in relazione a qualsiasi indice di riferimento cui il contratto si riferisce.
2. I contratti che sono stati stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, e che, dopo il 13 febbraio 2021 sono successivamente modificati o novati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento o di introdurre clausole di riserva in relazione a qualsiasi indice di riferimento cui il contratto si riferisce, non sono per tale motivo soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo ai contratti derivati OTC la cui modifica o novazione:
a)
è necessaria al fine di sostituire un indice di riferimento nel contesto di una riforma degli indici di riferimento;
b)
non modifica la sostanza economica o il fattore di rischio rappresentato dal riferimento a un indice di riferimento in tale contratto; e
c)
non include altre modifiche dei termini giuridici del contratto che non è collegato all’indice di riferimento cui si riferisce e, quindi, può modificare il contratto in modo tale da imporre di fatto che sia considerato come un nuovo contratto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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