Art. 1
In vigore dal 10 feb 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è così modificato:
(1)
all’articolo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione la modifica dei programmi nazionali conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale modifica tiene conto del contributo maggiorato dell’Unione a decorrere dal 2021.»;
(2)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
«Le modifiche dei programmi apicoli conformemente all’articolo 3, secondo comma, sono approvate dalla Commissione, a norma dell’articolo 57, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno 2021.»;
(3)
all’articolo 7 è aggiunto il seguente terzo comma:
«In deroga al secondo comma, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1o agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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