Art. 1

In vigore dal 8 feb 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento. 2.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»;" d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.»; 2) l’articolo 55 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica: a) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (*2); b) l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. (*2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).»;" 3) all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»; 4) nell’indice, dopo l’articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato: a) il titolo dell’allegato B è sostituito dal seguente: «Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 2)»; b) dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente: «Allegato C — Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 4 bis)»; 5) l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 6) dopo l’allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell’allegato II del presente regolamento; 7) dopo l’allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/235 — Testo vigente | Portale Normativo