Art. 1
In vigore dal 8 feb 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento.
2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»;"
d)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.»;
2)
l’articolo 55 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica:
a)
l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (*2);
b)
l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
(*2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).»;"
3)
all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»;
4)
nell’indice, dopo l’articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato:
a)
il titolo dell’allegato B è sostituito dal seguente:
«Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 2)»;
b)
dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente:
«Allegato C — Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 4 bis)»;
5)
l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
6)
dopo l’allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell’allegato II del presente regolamento;
7)
dopo l’allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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