Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 257/2010
In vigore dal 8 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) n. 257/2010
Il regolamento (UE) n. 257/2010 è così modificato:
1)
all’articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
esamina i dati presentati dal/dagli operatore/i d’impresa interessato/i e/o da qualsiasi altra parte interessata a norma degli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento;»;
2)
sono inseriti gli articoli da 7 bis a 7 sexies seguenti:
«Articolo 7 bis
Seguito ai pareri dell’EFSA
1. Qualora, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 4, l’EFSA non possa confermare la sicurezza di un additivo alimentare, dei suoi usi o livelli d’uso, o raccomandare modifiche delle specifiche, la Commissione può adottare o chiedere all’EFSA di adottare ulteriori misure, compresa l’organizzazione di inviti a presentare dati, al fine di completare la valutazione della sicurezza.
2. Qualora le informazioni e i dati richiesti a norma del paragrafo 1 non siano stati presentati o non consentano di confermare la sicurezza dell’additivo alimentare, dei suoi usi o livelli d’uso o delle sue specifiche, l’additivo alimentare può essere cancellato dall’elenco dell’Unione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
Articolo 7 ter
Orientamenti prima della presentazione
Qualora l’EFSA sia tenuta o invitata a formulare un parere a norma del presente regolamento, il personale dell’EFSA, su richiesta del/degli operatore/i d’impresa interessato/i o di qualsiasi altra parte interessata, fornisce orientamenti sulle norme applicabili e sul contenuto prescritto per la presentazione delle informazioni a norma degli articoli da 4 a 7 bis. Tali orientamenti sono forniti conformemente all’articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), che si applica mutatis mutandis.
Articolo 7 quater
Notifica degli studi
Gli operatori d’impresa interessati e le altre parti interessate notificano senza indugio all’EFSA il titolo e la portata di tutti gli studi da essi commissionati o realizzati a sostegno della nuova valutazione di un additivo alimentare approvato a norma degli articoli da 4 a 7 bis del presente regolamento, nonché il laboratorio o la struttura incaricata di effettuare test che eseguono tali studi e le date previste di inizio e fine.
I laboratori e le altre strutture incaricate di effettuare test situati nell’Unione notificano inoltre senza indugio all’Autorità il titolo e la portata di tutti gli studi commissionati dagli operatori d’impresa e da altre parti interessate, realizzati da tali laboratori o da altre strutture incaricate di effettuare test a sostegno della nuova valutazione di un additivo alimentare approvato a norma degli articoli da 4 a 7 bis del presente regolamento, le date previste di inizio e fine, nonché il nome degli operatori d’impresa o delle parti interessate che hanno commissionato tali studi.
Gli studi notificati a norma del presente articolo sono inseriti dall’EFSA nella banca dati di cui all’articolo 32 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.
Articolo 7 quinquies
Formato delle presentazioni
Prima dell’adozione di formati standard di dati a norma dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, i dati presentati conformemente al presente regolamento sono trasmessi in un formato elettronico che consenta di scaricare, stampare e ricercare documenti. Dopo l’adozione di formati standard di dati a norma dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, i dati sono presentati conformemente a tali formati standard di dati.
Articolo 7 sexies
Trasparenza
Qualora l’EFSA sia tenuta o invitata a formulare un parere a norma del presente regolamento, essa consulta i soggetti interessati e il pubblico sulla base della versione non riservata dei dati presentati ai sensi del presente regolamento, a norma dell’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, che si applica mutatis mutandis.
(*1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).»;"
3)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Riservatezza
Al momento della trasmissione dei dati a norma del presente regolamento, l’operatore d’impresa interessato o un’altra parte interessata può chiedere che talune parti delle informazioni o dei dati siano considerate riservate. Tale richiesta è corredata di una giustificazione verificabile. Tali richieste di riservatezza sono valutate a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1331/2008, che si applica mutatis mutandis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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