Art. 1

Modalità di scambio dei dati

In vigore dal 4 feb 2021
Modalità di scambio dei dati 1.   Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione globale di un tipo di veicolo una versione elettronica del certificato di conformità redatto in base al formato e alla struttura degli elementi di dati e ai messaggi standardizzati di cui all’ tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) dell’Unione. 2.   L’autorità di omologazione utilizza EUCARIS come modalità di scambio dei dati del certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.
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