Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 feb 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«materiale da imballaggio in legno»: prodotto in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, effettivamente utilizzati o meno per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo; ad eccezione del legno grezzo di spessore non superiore a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione;
(2)
«prodotti specificati»: i prodotti che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono originari di paesi terzi elencati nell’allegato;
b)
almeno fino al posto di controllo frontaliero di primo arrivo sono sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno;
c)
dispongono dei rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) o dei codici TARIC nonché delle rispettive descrizioni figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5); come indicati nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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