Art. 1

In vigore dal 1 feb 2021
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto il seguente punto v): «v) lumache vive;»; 2) all’, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c): «c) alle merci destinate al consumo umano, importate ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.»; 3) all’ è inserito il seguente punto 14 bis: «14 bis) «lumache»: lumache quali definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;»; 4) all’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera c): «c) lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.»; 5) all’articolo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne, esclusi i budelli quali definiti all’, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*1)»; (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)." 6) all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all’esportazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all’articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri.»; 7) all’articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato: a) è inserita la seguente lettera d): «d) lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»; b) è inserita la seguente lettera e): «e) prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.»; 8) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un attestato privato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, accompagna le partite dei prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), a conferma che tali partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.».
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