Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 29 gen 2021
Misure transitorie In deroga all’, si ritiene che soddisfino i requisiti relativi al contenuto e al formato delle informazioni di cui all’: a) il contenuto e il formato delle informazioni di cui al «Capitolo IX — Somministrazione di medicinali» del documento di identificazione di cui all’allegato della decisione n. 93/623/CEE e rilasciato in conformità dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262; b) il contenuto e il formato delle informazioni di cui alla «Sezione IX — Somministrazione di medicinali veterinari» del documento di identificazione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (CE) n. 504/2008 e rilasciato in conformità dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262; c) il contenuto e il formato delle informazioni di cui alla «Sezione II — Somministrazione di medicinali veterinari» del documento di identificazione di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 e rilasciato in conformità dell’articolo 9 o dell’articolo 14 del medesimo regolamento.
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