Art. 2

In vigore dal 28 gen 2021
I dati contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l’Autorità ha valutato il sale sodico di 3’-sialil-lattosio, che secondo il richiedente rispettano le condizioni stabilite all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati, senza il consenso del richiedente, a vantaggio di richiedenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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