Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
In vigore dal 28 gen 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nel corso degli esercizi 2020 e 2021.»;
2)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 e del 2021 per “vendemmia verde” si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.»;
3)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato
Gli articoli 5 bis e 6, l’articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2021.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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