Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600
In vigore dal 27 gen 2021
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600
L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è così modificato:
(1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi 2020 e 2021 ma non oltre il 15 ottobre 2021, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
(2)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 gli Stati membri possono:»;
(3)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri riesaminano i calcoli di cui al paragrafo 1 di tale articolo al più tardi nel quarto anno successivo ai calcoli precedenti e, se necessario, adeguano le tabelle standard dei costi unitari inizialmente stabilite.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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