Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884
In vigore dal 27 gen 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/884
L’ del regolamento delegato (UE) 2020/884 è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, nel 2020 e nel 2021 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.»;
2)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire di attuare senza approvazione preventiva le modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2021, a condizione che non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l’importo totale del sostegno approvato per l’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro.»;
3)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di presentare modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2021 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro delle misure previste agli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente.»;
4)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2021 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione, quando motivi collegati alla pandemia di Covid-19 impediscono di realizzare l’operazione sostenuta a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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