Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191
In vigore dal 26 gen 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato:
1)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 sono esentate dalla condizione di cui alla lettera a).»;
b)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera b), primo comma, le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato dall’autorità competente o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e sono risultate indenni da tale organismo nocivo prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione.
Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.»;
2)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«le sementi specificate o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato come stabilito nell’allegato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;»;
b)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), per le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020, la dichiarazione supplementare attesta unicamente il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e include la dichiarazione seguente: «Le sementi sono state raccolte prima del 15 agosto 2020.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Nei certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare conferma che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi di prova, diversi da ELISA, di cui al punto 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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