Art. 1
Diritto di essere ascoltati dall’AESFEM in merito alle decisioni provvisorie su misure di vigilanza
In vigore dal 26 gen 2021
Il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’AESFEM include i documenti seguenti:
a)
sintesi dei risultati e copia della sintesi dei risultati trasmessa alla persona oggetto delle indagini;
b)
copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;
c)
verbale delle eventuali audizioni.»;
2)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Diritto di essere ascoltati dall’AESFEM in merito alle decisioni provvisorie su misure di vigilanza
1. In deroga agli , la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’AESFEM adotta decisioni provvisorie a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Il funzionario incaricato delle indagini trasmette il fascicolo con i suoi risultati all’AESFEM e informa immediatamente la persona oggetto delle indagini di tali risultati, ma non dà a tale persona la possibilità di trasmettere osservazioni. La sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini espone i fatti che possono costituire una o più violazioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.
Su richiesta, il funzionario incaricato delle indagini concede alla persona oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini non paiano costituire una violazione elencata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l’AESFEM decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
4. Qualora decida che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza a norma dell’articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento, l’AESFEM notifica immediatamente la decisione provvisoria a tale persona.
L’AESFEM fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte relative alla decisione provvisoria. L’AESFEM non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
Su richiesta, l’AESFEM concede alle persone oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.
L’AESFEM può invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
5. L’AESFEM, quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, sente la persona oggetto delle indagini e adotta una decisione definitiva.
Se, sulla base di un fascicolo completo e dopo aver sentito le persone oggetto dell’indagine, reputa che la persona oggetto dell’indagine abbia commesso una o più violazioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l’AESFEM adotta una decisione di conferma con cui impone una o più misure di vigilanza conformemente all’articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di tale regolamento. L’AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona interessata.
Se l’AESFEM adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.»;
3)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscossi dall’AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora l’AESFEM riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, il contabile dell’AESFEM provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell’AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio.»;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il contabile dell’AESFEM riferisce periodicamente all’ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte e sulla relativa situazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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