Art. 10
Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
In vigore dal 26 gen 2021
Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscossi dall’ESMA restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’ESMA fino al momento in cui diventano definitivi. Qualora l’ESMA riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, il contabile dell’ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell’ESMA, né registrati come disponibilità di bilancio.
Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell’ESMA trasferisce alla Commissione europea gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Tali importi sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione come entrate generali.
Il contabile dell’ESMA riferisce periodicamente all’ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte e sulla relativa situazione.
Storico versioni
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