Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 gen 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«disattivazione»: le misure amministrative e tecniche, in conformità del diritto nazionale, che consentono di eliminare parte dei controlli regolamentari o tutti i controlli regolamentari di un impianto nucleare e che mirano ad assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell’ambiente, compresa la riduzione dei livelli di radionuclidi residui nei materiali e nel sito dell’impianto nucleare;
2)
«piano di disattivazione»: un documento che contiene informazioni dettagliate sulla disattivazione proposta e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, i target intermedi, le scadenze e i relativi principali indicatori di performance, compresi, se del caso, gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano di disattivazione è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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