Art. 3

Obiettivi del programma

In vigore dal 25 gen 2021
Obiettivi del programma 1.   L’obiettivo generale del programma è fornire finanziamenti per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione. 2.   Sulla base delle esigenze attuali per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, il programma, oltre a creare conoscenze riguardo al processo di disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di disattivazione, mira in particolare a: a) assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell’attuazione, rispettivamente, del programma di Kozloduy e del programma di Bohunice, anche per quanto riguarda la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nel rispettivo piano di disattivazione, con particolare attenzione alla gestione delle relative sfide di sicurezza; e b) sostenere il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC. 3.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: a) svolgere le attività previste nei rispettivi piani di disattivazione, lo smantellamento e decontaminazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice, compresi i sistemi, le strutture e i componenti associati e gli edifici ausiliari, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi in funzione delle esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione e il sostegno alle risorse umane; e perseguire lo svincolo delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy e delle unità 1 e 2 della centrale nucleare Bohunice dai controlli regolamentari; b) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso il JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante; c) garantire che il JRC instauri collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell’Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari, al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti i settori pertinenti, quali la ricerca e l’innovazione, la regolamentazione e la formazione, nonché di sviluppare possibili sinergie nell’Unione europea. Il trasferimento di cui alla lettera b) del primo comma non è imposto a nessuno Stato membro ospitante ed è soggetto a un accordo bilaterale reciproco concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale reciproco stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dall’Unione e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. 4.   Negli allegati I, II e III figura una descrizione dettagliata degli obiettivi specifici. In base al risultato delle valutazioni svolta in conformità dell’, la Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l’allegato I o II, conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Obiettivi del programma (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/100) — Testo vigente | Portale Normativo