Art. 1
In vigore dal 22 gen 2021
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. È vietato:
a)
fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*);
b)
fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
(*)
GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.»;"
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
“assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzioni, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
b)
“finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
c)
“comitato delle sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 11 dell’UNSCR 751 (1992);
d)
“territorio dell’Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;
3)
l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 2bis
In deroga all’, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;
b)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se sussistono tutte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;
ii)
il comitato delle sanzioni non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica riguardo alla fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica;
iii)
il governo federale della Somalia è stato informato in parallelo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, conformemente all’UNSCR 2551 (2020).»;
4)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L’ non si applica:
a)
alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di equipaggiamento militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo;
b)
alla fornitura di assistenza tecnica connessa con detto equipaggiamento non letale, purché tali attività siano state preventivamente comunicate, solo a titolo informativo, al comitato delle sanzioni dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che le fornisce;
c)
alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati unicamente al sostegno del personale o all’uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), dei partner strategici dell’AMISON, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, e della missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM); o
d)
alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati all’uso esclusivo degli Stati o delle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali che intraprendono misure volte a reprimere atti di pirateria e depredazione armata al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia notificata da quest’ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite, a condizione che le misure intraprese siano conformi alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.»;
5)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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