Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2018/848
In vigore dal 20 gen 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/848
L’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
1.
Il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione o eventuali attività supplementari di cui alla lettera a) si svolgono in prossimità geografica le une alle altre nello stesso Stato membro o nello stesso paese terzo;»
b)
alla lettera g), è aggiunto il comma seguente:
«Il sistema di controlli interni comprende procedure documentate riguardanti:
i)
la registrazione dei membri del gruppo;
ii)
le ispezioni interne, che comprendono le ispezioni fisiche interne annuali in loco di ciascun membro del gruppo ed eventuali ispezioni aggiuntive basate sul rischio, programmate in ogni caso dal gestore e svolte dagli ispettori del sistema di controlli interni, i cui ruoli sono definiti alla lettera h);
iii)
l’approvazione di nuovi membri di un gruppo esistente o, se del caso, l’approvazione di nuove unità di produzione o di nuove attività dei membri esistenti previa approvazione da parte del gestore del sistema di controlli interni sulla base della relazione di ispezione interna;
iv)
la formazione degli ispettori del sistema di controlli interni, che deve avvenire almeno una volta all’anno ed essere accompagnata da una valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti;
v)
la formazione dei membri del gruppo in merito alle procedure del sistema di controlli interni e ai requisiti previsti dal presente regolamento;
vi)
il controllo dei documenti e delle registrazioni;
vii)
le misure in caso di rilevazione di non conformità durante le ispezioni interne, compreso il relativo follow-up;
viii)
la tracciabilità interna, che indica l’origine dei prodotti conferiti al sistema di commercializzazione comune del gruppo e consente di tracciare tutti i prodotti di tutti i membri in tutte le fasi, quali la produzione, la trasformazione, la preparazione o l’immissione sul mercato, comprese la stima e il controllo incrociato delle rese di ciascun membro del gruppo;»
c)
è aggiunta la seguente lettera h):
«h)
nomina un gestore e uno o più ispettori del sistema di controlli interni che possono essere membri del gruppo. Le due posizioni non sono cumulabili. Il numero di ispettori del sistema di controlli interni è adeguato e proporzionato in particolare al tipo, alla struttura, alla dimensione, ai prodotti, alle attività e al volume della produzione biologica del gruppo. Gli ispettori del sistema di controlli interni sono competenti per quanto riguarda i prodotti e le attività del gruppo.
Il gestore del sistema di controlli interni:
i)
verifica l’ammissibilità di ciascun membro del gruppo per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere a), b) ed e);
ii)
garantisce l’esistenza di un accordo di adesione scritta e firmata tra ciascun membro e il gruppo, in base al quale i membri si impegnano a:
—
rispettare le disposizioni del presente regolamento;
—
partecipare al sistema di controlli interni e rispettarne le procedure, compresi i compiti e le responsabilità loro assegnati dal gestore del sistema di controlli interni e l’obbligo di tenere le registrazioni;
—
consentire l’accesso alle unità di produzione e ai locali ed essere presenti alle ispezioni interne effettuate dagli ispettori del sistema di controlli interni e ai controlli ufficiali svolti dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo, mettere a loro disposizione tutti i documenti e le registrazioni, nonché controfirmare le relazioni di ispezione;
—
accettare e attuare le misure in caso di non conformità secondo la decisione del gestore del sistema di controlli interni o dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo entro il termine stabilito;
—
informare immediatamente il gestore del sistema di controlli interni in caso di sospetta non conformità;
iii)
elabora le procedure del sistema di controlli interni e i documenti e le registrazioni pertinenti, li aggiorna e li mette prontamente a disposizione degli ispettori del sistema di controlli interni e, se del caso, dei membri del gruppo;
iv)
redige l’elenco dei membri del gruppo e lo tiene aggiornato;
v)
assegna compiti e responsabilità agli ispettori del sistema di controlli interni;
vi)
funge da collegamento tra i membri del gruppo e l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, anche per le domande di deroga;
vii)
verifica annualmente le dichiarazioni di conflitto di interessi degli ispettori del sistema di controlli interni;
viii)
programma le ispezioni interne e ne garantisce l’adeguata attuazione conformemente al calendario del gestore del sistema di controlli interni di cui alla lettera g), secondo comma, punto ii);
ix)
garantisce una formazione adeguata per gli ispettori del sistema di controlli interni ed effettua una valutazione annuale delle competenze e delle qualifiche degli ispettori del sistema di controlli interni;
x)
approva i nuovi membri o le nuove unità di produzione o le nuove attività dei membri esistenti;
xi)
decide le misure in caso di non conformità in linea con le misure del sistema di controlli interni stabilite mediante procedure documentate a norma della lettera g) e garantisce il follow-up di tali misure;
xii)
decide se appaltare le attività, compresi i compiti degli ispettori del sistema di controlli interni, e firma le pertinenti convenzioni o contratti.
L’ispettore del sistema di controlli interni:
i)
effettua ispezioni interne dei membri del gruppo secondo il calendario e le procedure stabiliti dal gestore del sistema di controlli interni;
ii)
redige le relazioni di ispezione interna sulla base di un modello e le presenta entro un termine ragionevole al gestore del sistema di controlli interni;
iii)
al momento della nomina, presenta una dichiarazione di conflitto di interessi scritta e firmata e la aggiorna annualmente;
iv)
partecipa alle formazioni.»;
2.
Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Sono considerate carenze nel sistema di controlli interni almeno le situazioni seguenti:
a)
produzione, trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di prodotti di membri o unità di produzione oggetto di sospensione o di revoca;
b)
immissione sul mercato di prodotti per i quali il gestore del sistema di controlli interni ha vietato di fare riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura o nella pubblicità;
c)
aggiunta di nuovi membri all’elenco dei membri o modifica delle attività di membri esistenti senza seguire la procedura di approvazione interna;
d)
mancata esecuzione dell’ispezione fisica annuale in loco di un membro del gruppo in un determinato anno;
e)
omessa indicazione dei membri oggetto di sospensione o di revoca nell’elenco dei membri;
f)
gravi divergenze tra i risultati delle ispezioni interne effettuate dagli ispettori del sistema di controlli interni e i controlli ufficiali svolti dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo;
g)
gravi carenze nell’imposizione di misure appropriate o nell’esecuzione del follow-up necessario in risposta a non conformità individuate dagli ispettori del sistema di controlli interni o dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo;
h)
numero inadeguato o competenze inadeguate degli ispettori del sistema di controlli interni per il tipo, la struttura, la dimensione, i prodotti, le attività e il volume della produzione biologica del gruppo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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