Art. 1
In vigore dal 13 gen 2021
All’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/161 è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga alla lettera a), dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo di disattivare gli identificativi univoci dei medicinali che i grossisti intendono distribuire al di fuori dell’Unione non si applica ai prodotti che essi intendono distribuire nel Regno Unito (*1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:457:oj#art-1