Art. 1

In vigore dal 13 gen 2021
All’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/161 è aggiunto il paragrafo seguente: «In deroga alla lettera a), dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo di disattivare gli identificativi univoci dei medicinali che i grossisti intendono distribuire al di fuori dell’Unione non si applica ai prodotti che essi intendono distribuire nel Regno Unito (*1).
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/457 — Testo vigente | Portale Normativo