Art. 1

In vigore dal 29 dic 2020
In deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ai fini dell'applicazione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, gli esportatori possono compilare fino al 31 dicembre 2021 attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito sulla base di dichiarazioni del fornitore che il fornitore dovrà trasmettere successivamente, a condizione che entro il 1° gennaio 2022 l'esportatore sia in possesso delle dichiarazioni del fornitore. Se entro tale data l'esportatore non è in possesso di tali dichiarazioni del fornitore, ne informa l'importatore entro il 31 gennaio 2022.
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