Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403
In vigore dal 23 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403
Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:
1)
al titolo II, capo II, è aggiunta la sezione seguente:
«
Sezione 4
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’unione nelle acque del regno unito
Articolo 18 bis
Ambito di applicazione
In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito.
Articolo 18 ter
Definizioni
Ai fini della presente sezione, per “acque del Regno Unito” si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.
Articolo 18 quater
Procedura per il rilascio di un’autorizzazione di pesca da parte del Regno Unito
1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all’articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione di pesca da parte del Regno Unito.
2. Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell’autorizzazione di pesca, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Se, a seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte, la Commissione inoltra senza ritardo la domanda al Regno Unito.
5. Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un’autorizzazione di pesca a un peschereccio dell’Unione, la Commissione ne informa senza ritardo lo Stato membro di bandiera.
6. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca relativa a operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l’autorizzazione al peschereccio dell’Unione di cui trattasi.
7. Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un’autorizzazione di pesca.
8. Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca di un peschereccio dell’Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Tale Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.
9. Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca di un peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Tale Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.
Articolo 18 quinquies
Sorveglianza
La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito.»;
2)
è inserito il titolo seguente:
«TITOLO III bis
OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DEL REGNO UNITO NELLE ACQUE DELL’UNIONE
Articolo 38 bis
Ambito di applicazione
In deroga al titolo III, il presente titolo si applica alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione.
Articolo 38 ter
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito
I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione conformemente alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile dell’Unione, a condizione che ai pescherecci dell’Unione sia concesso l’accesso per effettuare operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito su una base di reciprocità.
Articolo 38 quater
Principi generali
1. Un peschereccio del Regno Unito conduce operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se gli è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione può rilasciare un’autorizzazione di pesca ad un peschereccio del Regno Unito se:
a)
il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito;
b)
il peschereccio è iscritto dal Regno Unito in un registro della flotta accessibile alla Commissione;
c)
il peschereccio e le eventuali navi d’appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell’IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell’Unione;
d)
il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN;
e)
il Regno Unito non è iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza possibilità di pesca non sostenibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012; e
f)
il Regno Unito dispone di possibilità di pesca.
3. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione rispetta le norme che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell’Unione nella zona di pesca in cui opera.
Articolo 38 quinquies
Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca
1. Il Regno Unito trasmette alla Commissione la domanda o l’elenco delle domande di autorizzazione per i propri pescherecci.
2. La Commissione può chiedere al Regno Unito i complementi di informazione necessari per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 38 quater, paragrafo 2.
3. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater, paragrafo 2, la Commissione può rilasciare un’autorizzazione di pesca e ne informa senza ritardo il Regno Unito e gli Stati membri interessati.
Articolo 38 sexies
Gestione delle autorizzazioni di pesca
1. Se una delle condizioni di cui all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater, paragrafo 2, non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell’autorizzazione, e ne informa il Regno Unito e gli Stati membri interessati.
2. La Commissione può rifiutare il rilascio di un’autorizzazione o sospendere o revocare l’autorizzazione rilasciata a un peschereccio del Regno Unito nei casi seguenti:
a)
qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione, in particolare per quanto riguarda l’accesso reciproco dei pescherecci dell’Unione alle acque del Regno Unito;
b)
qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine;
c)
qualora ciò sia essenziale ai fini della prevenzione o della cessazione della pesca INN;
d)
qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base dei risultati derivanti dalla sua attività di sorveglianza a norma dell’articolo 18 quinquies;
e)
qualora il Regno Unito rifiuti, sospenda o revochi indebitamente l’autorizzazione per la conduzione di operazioni di pesca da parte dei pescherecci dell’Unione alle acque del Regno Unito.
3. La Commissione informa immediatamente il Regno Unito nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l’autorizzazione in conformità del paragrafo 2.
Articolo 38 septies
Chiusura di operazioni di pesca
1. Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza ritardo il Regno Unito e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite che possono incidere anche sulle possibilità di pesca esaurite, la Commissione chiede al Regno Unito di comunicarle le misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.
2. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci battenti bandiera del Regno Unito si considerano sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e i pescherecci non sono più autorizzati a condurre tali operazioni.
3. Le autorizzazioni di pesca si considerano revocate se la sospensione di autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni di pesca per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.
Articolo 38 octies
Superamento di contingenti nelle acque dell’Unione
Se constata che il Regno Unito ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l’ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.
Articolo 38 nonies
Controllo ed esecuzione
1. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione rispetta le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell’Unione nella zona di pesca in cui essa opera.
2. Una perschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che i pescherecci dell’Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.
3. La Commissione, o l’organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione trasmette alla Commissione o all’organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell’ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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