Art. 1

Indagini esterne

In vigore dal 23 dic 2020
Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); e) il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). (*)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (**)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). ”;" b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   L’Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea (EPPO) istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*). Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca, sullo scambio di informazioni, sulla complementarità e sull’assenza di sovrapposizioni, mirano in particolare ad assicurare l’utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso il sostegno fornito dall’Ufficio all’EPPO e la complementarità dei rispettivi mandati. (*)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).»;" c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l’Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni, lo svolgimento di indagini e ogni misura per darvi seguito.»; 2) l’ è così modificato: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) “frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione” la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell’Unione e la nozione di “ogni altra attività illecita” comprende quella di “irregolarità” quale definita all’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;»; b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) “indagine amministrativa” (“indagine”) ogni controllo, verifica e operazione svolti dall’Ufficio conformemente agli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’ e di accertare, ove necessario, il carattere irregolare delle attività controllate; tali indagini non incidono sui poteri dell’EPPO o delle autorità competenti degli Stati membri di avviare e svolgere procedimenti penali;»; c) è aggiunto il punto seguente: «8) “membro di un’istituzione” un membro del Parlamento europeo, un membro del Consiglio europeo, un rappresentante di uno Stato membro a livello ministeriale in sede di Consiglio, un membro della Commissione, un membro della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), un membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea o un membro della Corte dei conti, in relazione agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione nel contesto dell’esercizio delle sue funzioni in tale veste.»; 3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Indagini esterne 1.   Negli ambiti di cui all’, l’Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. 2.   L’Ufficio esegue i controlli e le verifiche sul posto conformemente al presente regolamento e, ove non contemplato dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. 3.   Gli operatori economici cooperano con l’Ufficio nel corso delle indagini. L’Ufficio può chiedere informazioni scritte e orali, anche mediante colloqui. 4.   Quando, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’operatore economico interessato si sottopone a un controllo e a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, non si applicano l’, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 nella misura in cui tali disposizioni esigano la conformità al diritto nazionale e possano subordinare l’accesso dell’Ufficio alle informazioni e alla documentazione alle stesse condizioni che si applicano agli ispettori amministrativi nazionali. 5.   Su richiesta dell’Ufficio, l’autorità competente dello Stato membro interessato fornisce senza indebito ritardo al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell’autorizzazione scritta di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell’Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni, alla documentazione e ai dati relativi alla questione oggetto dell’indagine che si dimostrino necessari per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto e che sia in grado di prendere possesso di tali dati o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. I dispositivi privati, quando sono utilizzati a scopi lavorativi, possono essere oggetto di verifica da parte dell’Ufficio. L’Ufficio assoggetta tali dispositivi a verifica solamente alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui le autorità nazionali di controllo sono autorizzate a indagare su dispositivi privati e ove abbia ragionevoli motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l’indagine. 6.   Se il personale dell’Ufficio constata che un operatore economico si oppone a un controllo e a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, vale a dire qualora l’operatore economico rifiuti di concedere l’accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nasconda informazioni o impedisca lo svolgimento di una qualsiasi delle attività che l’Ufficio deve condurre nel corso di un controllo o una verifica sul posto, le autorità competenti, comprese, ove opportuno, le autorità di contrasto dello Stato membro interessato, prestano al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria per consentire all’Ufficio di svolgere il controllo e la verifica sul posto in modo efficace e senza indebiti ritardi. Nel prestare assistenza a norma del presente paragrafo o del paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all’autorità competente interessata. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. 7.   L’Ufficio effettua controlli e verifiche sul posto presentando un’autorizzazione scritta, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2. L’Ufficio informa, al più tardi all’avvio del controllo e della verifica sul posto, l’operatore economico in questione della procedura applicabile al controllo e alla verifica sul posto, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché del dovere di collaborare che incombe all’operatore economico. 8.   Nell’esercizio delle competenze assegnategli, l’Ufficio rispetta le garanzie procedurali di cui al presente regolamento e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l’operatore economico interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti e di essere assistito da una persona di sua scelta. All’operatore economico che renda dichiarazioni nel corso di un controllo e di una verifica sul posto è offerta la possibilità di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova. Il diritto dell’operatore economico di essere assistito da una persona di sua scelta non impedisce all’Ufficio di accedere ai suoi locali e non ritarda indebitamente l’inizio del controllo e della verifica. 9.   Se uno Stato membro non coopera con l’Ufficio conformemente ai paragrafi 5 e 6, la Commissione può applicare le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione al fine di recuperare i fondi connessi al controllo e alla verifica sul posto in questione. 10.   Nell’ambito delle sue funzioni d’indagine, l’Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. 11.   Nel corso di un’indagine esterna, l’Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e relativi ai fatti oggetto dell’indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine si applica l’articolo 4, paragrafi 2 e 4. 12.   Fatto salvo l’articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l’Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull’eventuale avvio di un’indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati. Fatta salva la normativa settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l’Ufficio può partecipare in conformità del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l’Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.»; 4) l’articolo 4 è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le indagini all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi negli ambiti di cui all’ sono condotte conformemente al presente regolamento e alle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti (“indagini interne”). 2.   Nel corso delle indagini interne: a) l’Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti, relativi alla questione oggetto dell’indagine, a prescindere dal tipo di supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. I dispositivi privati, quando sono utilizzati a scopi lavorativi, possono essere oggetto di verifica da parte dell’Ufficio. L’Ufficio assoggetta tali dispositivi a verifica solamente nella misura in cui sono utilizzati a scopi lavorativi, alle condizioni stabilite dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti e ove abbia ragionevoli motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l’indagine. L’Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L’Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o dati per evitare qualsiasi rischio di sottrazione; b) l’Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni od organi, ai dirigenti di organismi o ai membri del personale, accuratamente documentate conformemente alle norme applicabili dell’Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati. 3.   In base alle medesime norme e condizioni previste all’articolo 3, l’Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto di indagine all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi. 4.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell’Ufficio svolge un’indagine interna nei loro locali, quando consulta documenti o dati o chiede un’informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l’Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all’istituzione, all’organo o all’organismo in questione le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.»; b) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8.   Fatto salvo l’articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l’Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull’eventuale avvio di un’indagine interna, informazioni che inducono a sospettare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, esso può darne comunicazione alle istituzioni, agli organi o agli organismi interessati. Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l’Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.»; 5) l’articolo 5 è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Fatto salvo l’articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un’indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. La decisione di avviare l’indagine può tenere conto della necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse dell’Ufficio e della proporzionalità delle misure impiegate. Con riguardo alle indagini interne, si tiene conto specificamente dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo più adeguati a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell’incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della probabilità di un seguito giudiziario. 2.   La decisione di avviare le indagini è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di un’istituzione, organo o organismo o di uno Stato membro. 3.   Finché il direttore generale valuta se avviare o no un’indagine interna a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 o finché è in corso un’indagine interna dell’Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un’indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l’Ufficio. Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell’EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.»; b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Il direttore generale, se decide di non avviare un’indagine, può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti, se del caso, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, affinché possano essere adottate misure appropriate conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, oppure all’istituzione, all’organo o all’organismo interessati, affinché possano essere adottate misure appropriate conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo od organismo. L’Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate. 6.   Il direttore generale, se decide di non avviare un’indagine nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 5.»; 6) l’articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il direttore generale dirige l’esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell’Ufficio da lui designato. Il direttore generale non conduce personalmente atti di indagine concreti.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti: «3.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni conformemente al presente regolamento in modo efficace e senza indebiti ritardi. Nel prestare tale assistenza, le autorità competenti degli Stati membri agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali a loro applicabili. 3 bis.   Su richiesta dell’Ufficio, che deve essere spiegata per iscritto, riguardo a fatti oggetto di indagine, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all’Ufficio, alle medesime condizioni che si applicano alle autorità nazionali competenti: a) le informazioni disponibili nei meccanismi centralizzati automatici di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); b) ove strettamente necessario ai fini dell’indagine, il registro delle operazioni. La richiesta dell’Ufficio include una giustificazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura per quanto riguarda la natura e la gravità dei fatti oggetto di indagine. Tale richiesta si riferisce soltanto alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti ai fini delle lettere a) e b) del primo comma. 3 ter.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria per assolvere le sue mansioni in modo efficace e senza indebito ritardo. (*)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)»;" c) il paragrafo 6 è così modificato: i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ogni informazione che possa essere d’ausilio all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato al fine di decidere in merito alle opportune misure amministrative cautelari da adottare per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può consultare in qualsiasi momento l’Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest’ultimo, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova. L’istituzione, l’organo o l’organismo interessato informa senza ritardo l’Ufficio in merito a eventuali misure cautelari adottate.»; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Se un’indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e, se del caso, le misure correttive previste al fine di accelerare l’indagine.»; 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Obbligo di informare l’Ufficio 1.   Negli ambiti di cui all’, le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza ritardo all’Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Quando trasmettono all’EPPO una segnalazione conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono adempiere all’obbligo stabilito al primo comma del presente paragrafo trasmettendo all’Ufficio copia di tale segnalazione. 2.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza ritardo all’Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono relativi a un’indagine in corso dell’Ufficio. Prima dell’avvio di un’indagine e su richiesta dell’Ufficio, che deve essere spiegata per iscritto, essi trasmettono qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all’avvio di un’indagine di cui all’articolo 5, paragrafo 1. 3.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza ritardo all’Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. 4.   Il presente articolo non si applica all’EPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. Ciò non pregiudica la possibilità per l’EPPO di fornire all’Ufficio informazioni pertinenti sui casi conformemente all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 36, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 4, e all’articolo 101, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939. 5.   Le disposizioni relative alla trasmissione di informazioni in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (*) rimangono invariate. (*)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).»;" 8) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell’ambito di controlli e di verifiche sul posto. Le garanzie procedurali di cui all’articolo 3, paragrafi 7 e 8, si applicano alla persona interessata, in particolare il diritto di essere assistiti da una persona di propria scelta.»; b) al paragrafo 4, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «A tal fine, l’Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall’Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’indagine. La relazione finale d’indagine fa riferimento a tali eventuali osservazioni. In casi debitamente giustificati ove necessario per garantire la riservatezza dell’indagine o di un’indagine penale in corso o futura condotta dall’EPPO o da un’autorità giudiziaria nazionale, il direttore generale può, se del caso e previa consultazione dell’EPPO o dell’autorità giudiziaria nazionale competente, decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni.»; 9) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis Controllore delle garanzie procedurali 1.   Un controllore delle garanzie procedurali (“controllore”) è nominato dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, per un mandato non rinnovabile di cinque anni. Allo scadere del mandato rimane in carica fino alla sua sostituzione. 2.   Il controllore fa capo, dal punto di vista amministrativo, al comitato di vigilanza. Il segretariato del comitato di vigilanza fornisce al controllore tutto il sostegno amministrativo e giuridico necessario. 3.   La Commissione, a titolo del proprio bilancio approvato, assegna al comitato di vigilanza il personale e i mezzi finanziari necessari al controllore. 4.   A seguito della pubblicazione di un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per il posto di controllore. La Commissione nomina il controllore previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. 5.   Il controllore dispone delle qualifiche e dell’esperienza necessarie in materia di garanzie procedurali. 6.   Il controllore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza, anche dall’Ufficio e dal comitato di vigilanza, e non sollecita né accetta istruzioni nell’adempimento delle sue funzioni. 7.   Se il controllore cessa di soddisfare le condizioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni o se è riconosciuto responsabile di colpa grave, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono, di comune accordo, sollevarlo dalle sue funzioni. 8.   In applicazione del meccanismo di cui all’articolo 9 ter, il controllore vigila sul rispetto, da parte dell’Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all’articolo 9 e delle norme applicabili alle indagini condotte dall’Ufficio. Il controllore è competente per la gestione dei reclami di cui all’articolo 9 ter. 9.   Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all’Ufficio in merito all’esercizio di tale funzione. Non fa riferimento ai singoli casi oggetto d’indagine e garantisce la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura. Il controllore riferisce al comitato di vigilanza su tutte le questioni sistemiche emerse dalle sue raccomandazioni. Articolo 9 ter Meccanismo di reclamo 1.   Gli interessati hanno il diritto di presentare reclamo al controllore per quanto riguarda il rispetto, da parte dell’Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all’articolo 9 nonché per motivi legati a una violazione delle norme applicabili alle indagini condotte dall’Ufficio, in particolare le violazioni dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali. La presentazione di un reclamo non ha effetto sospensivo sullo svolgimento dell’indagine oggetto del reclamo. 2.   Il reclamo è presentato entro un mese dal momento in cui il reclamante è venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono una presunta violazione delle garanzie procedurali o delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In ogni caso, i reclami sono presentati non oltre un mese dalla conclusione dell’indagine. I reclami relativi al termine di preavviso di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, tuttavia, sono presentati prima della scadenza del termine di preavviso di dieci giorni di cui a tali disposizioni. 3.   Quando riceve un reclamo, il controllore ne informa immediatamente il direttore generale. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, il controllore stabilisce se sono rispettati i paragrafi 1 e 2. Se i paragrafi 1 e 2 sono rispettati, il controllore invita l’ufficio ad avviare l’azione per risolvere il reclamo e a informare il controllore entro 15 giorni lavorativi. Se i paragrafi 1 o 2 non sono rispettati, il controllore archivia il fascicolo e informa il reclamante senza ritardo. 4.   Fatto salvo l’articolo 10, l’Ufficio trasmette al controllore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare se il reclamo sia giustificato, come pure le informazioni allo scopo di risolvere il reclamo e consentire al controllore di formulare una raccomandazione. 5.   Il controllore formula una raccomandazione su come risolvere il reclamo senza ritardo e comunque entro due mesi dalla data in cui l’Ufficio informa il controllore della misura adottata per risolverlo. Se non riceve le informazioni entro il termine di 15 giorni di cui al terzo comma del paragrafo 3, il controllore formula una raccomandazione entro due mesi dalla scadenza di tale termine. In casi eccezionali, il controllore può decidere di prorogare il periodo per formulare una raccomandazione di ulteriori 15 giorni civili. Il controllore informa per iscritto il direttore generale dei motivi di tale proroga. Il controllore può raccomandare all’Ufficio di modificare o abrogare le sue raccomandazioni o relazioni per motivi legati a una violazione delle garanzie procedurali di cui all’articolo 9 o delle norme applicabili alle indagini condotte dall’Ufficio, in particolare le violazioni dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali. Prima di formulare una raccomandazione, il controllore chiede il parere del comitato di vigilanza. Il controllore presenta la raccomandazione all’Ufficio e ne dà notifica al reclamante. In assenza di una raccomandazione del controllore entro il termine stabilito nel presente paragrafo, si ritiene che il controllore abbia respinto il reclamo senza raccomandazione. 6.   Il controllore esamina il reclamo nell’ambito di un procedimento in contraddittorio senza interferire nello svolgimento dell’indagine in corso. Il controllore può inoltre chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti. I testimoni possono rifiutare di fornire tali spiegazioni. 7.   Il direttore generale adotta le opportune misure giustificate dalla raccomandazione. Se decide di non seguire la raccomandazione del controllore, il direttore generale comunica al reclamante e al controllore i principali motivi di tale decisione, tranne qualora tale comunicazione possa interferire con l’indagine in corso. Il direttore generale indica i motivi che lo hanno indotto a non seguire la raccomandazione del controllore con nota da accludere alla relazione finale d’indagine. 8.   Il meccanismo di reclamo ai sensi del presente articolo lascia impregiudicati i mezzi di ricorso disponibili a norma dei trattati, comprese le azioni relative al risarcimento dei danni. 9.   Il direttore generale può chiedere il parere del controllore in merito a qualsiasi questione attinente alle garanzie procedurali o ai diritti fondamentali che rientri nel mandato del controllore, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3. In tale richiesta il direttore generale indica il termine entro il quale il controllore risponde. 10.   Fatti salvi i termini di cui all’articolo 90 dello statuto, in caso di reclamo presentato al direttore generale da un funzionario o altro agente dell’Unione in conformità dell’articolo 90 bis dello statuto, se detto funzionario o altro agente ha altresì presentato reclamo al controllore in merito alla stessa questione, il direttore generale aspetta di conoscere la raccomandazione del controllore prima di rispondere al reclamo. 11.   Il controllore, previa consultazione del comitato di vigilanza, adotta disposizioni di attuazione per la gestione dei reclami. Tali disposizioni di attuazione comprendono, in particolare, norme dettagliate: a) per la presentazione di un reclamo; b) sullo scambio di informazioni tra il comitato di vigilanza, il controllore e il direttore generale; c) sulle modalità per affrontare le questioni sollevate in un reclamo dell’Ufficio; d) su come esaminare un reclamo nell’ambito di un procedimento in contraddittorio in conformità del primo comma del paragrafo 6; e) su come formulare e comunicare la raccomandazione del controllore; f) i casi debitamente giustificati in cui il direttore generale può discostarsi dalla raccomandazione del controllore e la procedura da seguire in tali casi.»; 10) l’articolo 10 è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica alla segnalazione di frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell’Unione e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni. 3 ter.   Ove l’Ufficio raccomandi un seguito giudiziario, fatti salvi i diritti degli informatori in materia di riservatezza e in conformità delle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati, la persona interessata può chiedere all’Ufficio di fornire la relazione redatta a norma dell’articolo 11, nella misura in cui si riferisce a tale persona. L’Ufficio comunica senza ritardo tale richiesta a tutti i destinatari della relazione e concede l’accesso solo con il consenso esplicito dei destinatari. I destinatari rispondono entro un termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta. In mancanza di obiezioni entro tale termine, l’Ufficio concede l’accesso. L’autorità competente può inoltre autorizzare l’Ufficio a concedere l’accesso prima della scadenza di tale periodo. (*)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).»;" b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   L’Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 2018/1725.»; 11) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La relazione è accompagnata, ove opportuno, dalle raccomandazioni del direttore generale sui provvedimenti da adottare. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.»; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «2.   Nel redigere le relazioni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 si tiene conto delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, per quanto applicabile, del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni redatte in conformità del primo comma, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili: a) nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri; b) nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria; c) nei procedimenti giudiziari dinanzi alla CGUE e nei procedimenti amministrativi presso le istituzioni, gli organi e gli organismi. Gli Stati membri comunicano all’Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini della lettera b) del secondo comma. In relazione alla lettera b) del secondo comma, gli Stati membri trasmettono all’Ufficio, su sua richiesta, la decisione finale degli organi giurisdizionali nazionali una volta che il procedimento giudiziario in questione è stato definito e la decisione finale è stata resa pubblica. Il presente regolamento non incide sul potere della CGUE e degli organi giurisdizionali nazionali e degli organi nazionali competenti nei procedimenti amministrativi e penali di valutare liberamente la valenza probatoria delle relazioni redatte dall’Ufficio. 2 bis.   L’Ufficio adotta misure appropriate per garantire la qualità uniforme delle relazioni e delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine esterna e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini esterne, e, se necessario, all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato. Le autorità competenti dello Stato membro interessato e, se applicabile, l’istituzione, l’organo e o l’organismo danno alle indagini esterne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute e ne informano l’Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione oltre che su richiesta dell’Ufficio. Gli Stati membri possono notificare all’Ufficio le autorità nazionali competenti per il trattamento di tali relazioni, raccomandazioni e documenti.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se la relazione redatta a seguito di un’indagine interna rivela l’esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione, unitamente alle raccomandazioni, è trasmessa senza ritardo alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 12 quater e 12 quinquies. Su richiesta dell’Ufficio, le autorità competenti degli Stati membri interessati trasmettono all’Ufficio, entro un termine indicato nelle raccomandazioni, informazioni sulle eventuali misure adottate e sui motivi della mancata attuazione delle raccomandazioni, se del caso, a seguito della trasmissione, da parte dell’Ufficio, di eventuali informazioni conformemente al primo comma del presente paragrafo.»; d) il paragrafo 6 è soppresso; e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Qualora un informatore abbia comunicato all’Ufficio informazioni che hanno condotto all’indagine, l’Ufficio informa tale informatore che l’indagine è stata chiusa, a meno che reputi che tali informazioni rischino di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata e l’efficacia dell’indagine e delle misure che ne possono derivare o le esigenze di riservatezza.»; 12) l’articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. Esso può anche trasmettere tali informazioni all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l’Ufficio senza ritardo, e in ogni caso entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni a loro trasmesse in conformità del presente articolo, delle misure adottate sulla base di tali informazioni.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   L’Ufficio può fornire informazioni pertinenti alla rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono trasmettere informazioni pertinenti dalla rete Eurofisc all’Ufficio alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 904/2010.»; 13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 12 bis Servizi di coordinamento antifrode 1.   Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro designa un servizio (“servizio di coordinamento antifrode”) per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un’autorità competente ai fini del presente regolamento. 2.   Su richiesta dell’Ufficio, prima che sia stata adottata una decisione in merito all’opportunità di avviare un’indagine, nonché durante o dopo un’indagine, i servizi di coordinamento antifrode prestano o coordinano l’assistenza necessaria per consentire all’Ufficio di svolgere efficacemente le sue mansioni. Tale assistenza comprende, in particolare, l’assistenza fornita dalle autorità competenti Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafi 2 e 3. 3.   I servizi di coordinamento antifrode possono, su richiesta, fornire assistenza all’Ufficio affinché possa condurre attività di coordinamento in conformità dell’articolo 12 ter, compresi, se del caso, la cooperazione orizzontale e lo scambio di informazioni tra i servizi di coordinamento antifrode. Articolo 12 ter Attività di coordinamento 1.   A norma dell’, paragrafo 2, l’Ufficio può organizzare e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, le autorità partecipanti e l’Ufficio possono raccogliere, analizzare e scambiare informazioni, comprese informazioni operative. Su richiesta di tali autorità, il personale dell’Ufficio può accompagnare le autorità competenti durante l’esercizio delle loro attività di indagine. Si applicano l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 10. 2.   L’Ufficio, se del caso, redige una relazione sulle attività di coordinamento svolte e la trasmette alle autorità competenti degli Stati membri e alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati. 3.   Il presente articolo si applica fatto salvo l’esercizio, da parte dell’Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione. 4.   L’Ufficio può partecipare alle squadre investigative comuni istituite conformemente al diritto dell’Unione applicabile e procedere, in tale ambito, allo scambio delle informazioni operative ottenute a norma del presente regolamento. Articolo 12 quater Segnalazione di condotte criminose all’EPPO 1.   L’Ufficio invia una segnalazione senza indebito ritardo per ogni condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO potrebbe esercitare la propria competenza in conformità del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione è inviata senza indebito ritardo prima o nel corso delle indagini dell’Ufficio. 2.   La segnalazione di cui al paragrafo 1 contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati o ad altre persone coinvolte. 3.   L’Ufficio non è tenuto a segnalare all’EPPO accuse manifestamente infondate. 4.   Laddove le informazioni ricevute dall’Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e non sia in corso un’indagine dell’Ufficio, questo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza ritardo e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l’articolo 6 e l’articolo 8, paragrafo 2. In seguito a tale valutazione preliminare, l’Ufficio segnala all’EPPO qualsiasi condotta criminosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Se la condotta criminosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene riscontrata nel corso di un’indagine dell’Ufficio e l’EPPO avvia un’indagine a seguito della segnalazione di cui allo stesso paragrafo, l’Ufficio interrompe la propria indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies o 12 septies. Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente paragrafo, conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, l’Ufficio verifica tramite il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO se quest’ultima stia conducendo un’indagine. L’Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all’EPPO. L’EPPO risponde a tale richiesta entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies. 6.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all’Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 4. L’Ufficio informa l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati dei risultati della valutazione preliminare, salvo laddove la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un’indagine svolta dall’Ufficio o dall’EPPO. 7.   Qualora, a seguito della segnalazione all’EPPO in conformità del presente articolo, l’Ufficio chiuda la propria indagine, non si applicano l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11. Articolo 12 quinquies Non sovrapposizione delle indagini 1.   Fatti salvi gli articoli 12 sexies e 12 septies, il direttore generale interrompe un’indagine avviata e non avvia una nuova indagine ai sensi dell’articolo 5 se l’EPPO sta svolgendo un’indagine sugli stessi fatti. Il direttore generale informa l’EPPO in merito a ciascuna decisione relativa all’interruzione adottata per tali motivi. Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente paragrafo, conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, l’Ufficio verifica tramite il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO se quest’ultima stia conducendo un’indagine. L’Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all’EPPO. L’EPPO risponde a tale richiesta entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies. Qualora l’Ufficio interrompa la propria indagine ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11 non si applicano. 2.   Al fine di consentire all’Ufficio di valutare l’azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, l’EPPO può fornirgli informazioni pertinenti in merito a casi in cui l’EPPO ha deciso di non condurre un’indagine o che ha archiviato. Qualora diventino noti all’Ufficio nuovi fatti che non erano noti all’EPPO al momento della decisione di archiviazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il direttore generale può chiedere all’EPPO la riapertura di un’indagine, conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Articolo 12 sexies Sostegno dell’Ufficio all’EPPO 1.   Nel corso di un’indagine condotta dall’EPPO, e su richiesta di quest’ultima a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l’Ufficio, conformemente al proprio mandato, sostiene o integra l’attività dell’EPPO, in particolare: a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo; b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell’Unione; c) conducendo indagini amministrative. Nel fornire sostegno all’EPPO, l’Ufficio si astiene dal compiere determinati atti o dall’adottare misure che possano compromettere l’indagine o l’azione penale. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa per iscritto e precisa almeno: a) le informazioni sull’indagine dell’EPPO nella misura in cui siano pertinenti ai fini della richiesta; b) le misure che l’EPPO chiede all’Ufficio di attuare; c) se del caso, la tempistica prevista per evadere la richiesta. Se necessario, l’Ufficio può chiedere informazioni supplementari. 3.   Al fine di tutelare l’ammissibilità delle prove nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, laddove l’Ufficio attui, nell’ambito del suo mandato, misure di sostegno richieste dall’EPPO a norma del presente articolo, l’EPPO e l’Ufficio, agendo in stretta collaborazione, garantiscono il rispetto delle garanzie procedurali applicabili di cui al capo VI del regolamento (UE) 2017/1939. Articolo 12 septies Indagini complementari 1.   Qualora l’EPPO svolga un’indagine e il direttore generale ritenga opportuno, in casi debitamente giustificati, che sia avviata anche un’indagine dell’Ufficio conformemente al mandato dell’Ufficio al fine di agevolare l’adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l’Ufficio informa l’EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell’indagine. In seguito al ricevimento di tali informazioni ed entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies, l’EPPO può opporsi all’avvio di un’indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi. Laddove si opponga all’avvio di un’indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi, l’EPPO informa l’Ufficio senza indebito ritardo quando i motivi che giustificano l’obiezione non sussistono più. Qualora l’EPPO non si opponga entro il termine da fissare in conformità dell’articolo 12 octies, l’Ufficio può avviare un’indagine, che svolge consultando regolarmente l’EPPO. Se l’EPPO vi si oppone successivamente, l’Ufficio sospende o interrompe la propria indagine, o si astiene dal compiere determinati atti ad essa relativi. 2.   Qualora, in risposta a una richiesta di informazioni presentata in conformità dell’articolo 12 quinquies, l’EPPO comunichi all’Ufficio che non sta svolgendo alcuna indagine e successivamente avvii un’indagine sugli stessi fatti, ne informa senza ritardo l’Ufficio. Se, dopo aver ricevuto tali informazioni, il direttore generale ritiene che l’indagine avviata dall’Ufficio debba proseguire al fine di agevolare l’adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, si applica il paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 12 octies Accordi di lavoro e scambio di informazioni con l’EPPO 1.   L’Ufficio conclude accordi di lavoro con l’EPPO. Tali accordi di lavoro stabiliscono, tra l’altro, modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate, e indagini complementari. Gli accordi di lavoro comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse al fine di determinare la competenza nelle indagini. Includono inoltre disposizioni sul trasferimento di informazioni tra l’Ufficio e l’EPPO — quando l’Ufficio agisce a sostegno o a integrazione dell’EPPO — e prevedono termini per rispondere alle richieste reciproche. L’Ufficio e l’EPPO concordano i termini e le modalità in relazione all’articolo 12 quater, paragrafo 5, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 1, e all’articolo 12 septies, paragrafo 1. Finché tale accordo non sia raggiunto, l’EPPO risponde alle richieste dell’Ufficio senza ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni lavorativi da una richiesta di cui all’articolo 12 quater, paragrafo 5, e all’articolo 12 quinquies, paragrafo 1, ed entro 20 giorni lavorativi da una richiesta di informazioni di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 1, primo comma. Prima dell’adozione degli accordi di lavoro con l’EPPO, il direttore generale invia il progetto al comitato di vigilanza e, per conoscenza, al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di vigilanza esprime senza ritardo il suo parere. 2.   L’Ufficio ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall’Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall’EPPO, ne è data notizia sia all’Ufficio che all’EPPO. L’Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l’EPPO abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli. Gli aspetti tecnici e relativi alla sicurezza dell’accesso reciproco al sistema di gestione dei fascicoli, comprese le procedure interne atte a garantire che ciascun accesso sia debitamente giustificato per lo svolgimento delle rispettive funzioni e che sia documentato, sono stabiliti negli accordi di lavoro. 3.   Il direttore generale e il procuratore capo europeo si incontrano almeno una volta all’anno per discutere delle questioni di interesse comune.»; 14) all’articolo 13, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Nell’ambito del suo mandato di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio coopera, all’occorrenza, con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol). Ove necessario per agevolare tale collaborazione, l’Ufficio conclude con Eurojust ed Europol accordi amministrativi. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, nonché, su richiesta, relazioni sull’andamento dei lavori.»; 15) l’articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine da parte dell’Ufficio al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Ufficio nell’esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del presente regolamento. Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all’applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini. Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l’altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell’Ufficio, alle priorità dell’Ufficio in materia di indagini e alla durata delle indagini. Tali pareri possono essere presentati di propria iniziativa, su richiesta del direttore generale o su richiesta di un’’istituzione, organo o organismo, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso. L’Ufficio pubblica sul proprio sito web le risposte ai pareri espressi dal comitato di vigilanza. Alle istituzioni, agli organi o agli organismi è fornita copia dei pareri presentati a norma del terzo comma. Al comitato di vigilanza è consentito l’accesso a tutte le informazioni e alla documentazione che ritenga necessarie per l’adempimento delle sue mansioni, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse e i casi archiviati, senza tuttavia che interferisca con lo svolgimento delle indagini in corso e nel dovuto rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati.»; b) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8.   Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per conoscenza, prima dell’adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l’anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.»; 16) all’articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l’anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell’Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. Il procuratore capo europeo è invitato a partecipare allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, dell’EPPO, di Eurojust e Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza. 2.   Nell’ambito dell’obiettivo del paragrafo 1, lo scambio di opinioni può riguardare qualsiasi argomento su cui concordino il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In particolare, lo scambio di opinioni può riguardare: a) le priorità strategiche delle politiche dell’Ufficio in materia di indagini; b) i pareri e le relazioni sulle attività del comitato di vigilanza previsti all’articolo 15; c) le relazioni del direttore generale a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, e, ove opportuno, eventuali altre relazioni delle istituzioni relative al mandato dell’Ufficio; d) il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, in particolare l’EPPO, comprese eventuali questioni orizzontali e sistemiche riscontrate nel seguito dato alle relazioni finali d’indagine dell’Ufficio; e) il quadro delle relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri, comprese eventuali questioni orizzontali e sistemiche riscontrate nel seguito dato alle relazioni finali d’indagine dell’Ufficio; f) le relazioni tra l’Ufficio e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché le organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento; g) l’efficacia dei lavori dell’Ufficio in relazione all’adempimento del suo mandato.»; 17) l’articolo 17 è così modificato: a) i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. La Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio concordano in tempo utile un elenco ristretto di tre candidati attingendo dall’elenco di candidati idonei stabilito dalla Commissione. La Commissione nomina il direttore generale selezionandolo da tale elenco. 3.   Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell’adempimento delle sue funzioni relative all’avvio e allo svolgimento di indagini esterne ed interne o di attività di coordinamento, o alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla CGUE. 4.   Il direttore generale riferisce regolarmente, almeno una volta all’anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti in merito alle conclusioni delle indagini svolte dall’Ufficio, alle misure adottate e alle difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, del diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari. Tali relazioni comprendono inoltre una valutazione delle azioni intraprese dalle autorità competenti degli Stati membri e dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi, a seguito delle relazioni e delle raccomandazioni redatte dall’Ufficio. 4 bis.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, nell’ambito dei loro diritti di controllo del bilancio, il direttore generale può fornire informazioni in merito alle attività dell’Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei procedimenti di seguito. Il Parlamento europeo e il Consiglio garantiscono la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo. 5.   Il direttore generale tiene periodicamente informato il comitato di vigilanza delle attività dell’Ufficio, dello svolgimento della sua funzione di indagine e delle misure adottate per dare seguito alle indagini. Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza: a) dei casi in cui le raccomandazioni formulate dal direttore generale non siano state seguite; b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri o all’EPPO; c) dei casi in cui non sia stata avviata un’indagine e dei casi archiviati; d) della durata delle indagini conformemente all’articolo 7, paragrafo 8.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l’altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento all’articolo 11, paragrafo 2. Il controllo di legalità è effettuato da personale dell’Ufficio esperto di diritto e di procedure investigative. Il parere di questi esperti è allegato alla relazione finale d’indagine.»; c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8.   Il direttore generale adotta orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell’Ufficio. Tali orientamenti sono conformi al presente regolamento e contemplano, tra l’altro: a) le prassi da seguire nell’attuazione del mandato dell’Ufficio; b) norme dettagliate che disciplinano le procedure d’indagine; c) le garanzie procedurali; d) informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne, compreso il controllo di legalità; e) la tutela dei dati e le politiche in materia di comunicazione e di accesso ai documenti di cui all’articolo 10, paragrafo 3 ter; f) le relazioni con l’EPPO.»; d) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «9.   Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale o revocare la sua immunità, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.»; 18) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Relazione di valutazione ed eventuale revisione 1.   Non oltre cinque anni dalla data determinata in conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione e sull’impatto del presente regolamento, in particolare in merito all’efficacia e all’efficienza della cooperazione tra l’Ufficio e l’EPPO. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza. 2.   Non oltre due anni dalla presentazione della relazione di valutazione a norma del primo comma, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modernizzare la disciplina dell’Ufficio, comprese norme aggiuntive o più dettagliate relative alla costituzione dell’Ufficio, alle sue funzioni o alle procedure applicabili alle sue attività, con particolare riferimento alla sua cooperazione con l’EPPO, alle indagini transfrontaliere e alle indagini in Stati membri che non partecipano all’EPPO.».
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