Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 23 dic 2020
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche, in vista della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, per determinate autorizzazioni di sicurezza e determinati certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE e per talune licenze di imprese ferroviarie rilasciate a norma della direttiva 2012/34/UE, di cui al paragrafo 2. 2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti autorizzazioni, certificati, e licenze validi al 31 dicembre 2020: a) autorizzazioni di sicurezza rilasciate ai gestori dell’infrastruttura a norma dell’articolo 11 della direttiva 2004/49/CE per la gestione e l’esercizio dell’infrastruttura transfrontaliera di collegamento tra l’Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica; b) i certificati di sicurezza rilasciati a norma dell’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l’infrastruttura transfrontaliera di collegamento fra l’Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica; c) licenze rilasciate a norma del capo III della direttiva 2012/34/UE alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l’infrastruttura transfrontaliera di collegamento fra l’Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/2222) — Testo vigente | Portale Normativo