Art. 1

Risorse REACT-EU

In vigore dal 23 dic 2020
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato: 1. sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 92 bis Risorse REACT-EU Le misure di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (*1) sono attuate nell’ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l’, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento. Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (“risorse REACT-EU”). Come previsto nell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Articolo 92 ter Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU 1.   Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. In deroga all’articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali. Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l’assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. 2.   Oltre alle risorse globali di cui all’articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito: — 2021: EUR 37 500 000 000; — 2022: EUR 10 000 000 000. Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018. Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU. 3.   Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi. 4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021. 5.   In deroga all’articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022. L’impegno giuridico di cui all’articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094. Alle risorse REACT-EU non si applica l’articolo 76, terzo e quarto comma. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all’articolo 136 del presente regolamento. In deroga all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi. In deroga all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi. Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell’ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato. In deroga all’articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti (“FEAD”), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all’IOG. In entrambi i casi l’aumento può essere proposto prima dell’assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa. In seguito all’assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea. L’articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all’anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario. Le prescrizioni di cui all’articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all’assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU. Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite. 6.   Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell’ambito del FESR e del FSE all’assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10. A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all’assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea. 7.   In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell’assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all’11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l’importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l’intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU. La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo. 8.   Le risorse REACT-EU non destinate all’assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell’ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un’economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19. Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l’accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell’occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell’istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale. Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione e alle misure a favore dell’inclusione sociale e dell’eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l’accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora. 9.   A eccezione dell’assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l’IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell’ambito del nuovo obiettivo tematico “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, che integra gli obiettivi tematici di cui all’articolo 9. L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all’articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, non può essere combinato con altre priorità d’investimento. L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d’investimento unica per la programmazione e l’attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE. Qualora all’interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell’asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all’articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013. Nel piano di finanziamento riveduto di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita l’assegnazione delle risorse REACT-EU per l’anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. In deroga all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l’impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto. 10.   In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, nell’ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all’articolo 55. In deroga all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l’impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell’articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell’ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione. Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6, lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente. In deroga all’articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro. 11.   In deroga all’articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020. 12.   In deroga all’articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all’asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell’ambito dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione. In deroga all’articolo 56, paragrafo 3, e all’articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell’uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e, se del caso, l’inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. 13.   Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni: a) prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all’articolo 18; b) condizionalità ex ante, in deroga all’articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo; c) prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell’attuazione e all’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente; d) l’articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1o febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia sostenuta nell’ambito dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo; e) le prescrizioni relative all’elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all’articolo 116 e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera a). In deroga ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013 per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori. 14.   Nell’esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell’articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell’allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle risorse REACT-EU, nonché dell’ulteriore sostegno da esse derivante. Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l’operazione in questione è finanziata nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali. Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al “Fondo”, ai “Fondi” o ai “Fondi SIE” nell’allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione “finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19”. (*1)  Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).»;" 2. all’articolo 154 è aggiunto il comma seguente: «Gli articoli 92 bis e 92 ter non si applicano al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito.»; 3. il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato VII bis.
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