Art. 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 23 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013 Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato: 1) all’, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l’eventuale prodotto stimato delle riduzioni per l’anno 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno 2022 entro il 1o agosto 2021.»; 2) l’articolo 14 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR negli esercizi finanziari 2022 e 2023, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili 2021 e 2022 fissati nell’allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1, settimo comma, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell’importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2022, conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013, e per l’esercizio finanziario 2023, conformemente alla normativa dell’Unione adottata dopo l’adozione del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio (*) [QFP]. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’esercizio finanziario 2022 entro il 19 febbraio 2021 e per l’esercizio finanziario 2023 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta. (*)  Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11.»;" 3) L’articolo 22 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è così sostituito: «2.   Per ciascuno Stato membro l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II dopo la deduzione dell’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, per l’anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato. Entro il 19 febbraio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni civili 2021 e 2022.»; b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «Per gli anni civili 2021 e 2022, se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell’anno precedente in conseguenza di una modifica dell’importo figurante nell’allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del presente articolo, dell’articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 51, paragrafo 1, o dell’articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l’osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.»; 4) all’articolo 23, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.»; 5) all’articolo 25 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   Dopo aver applicato l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei diritti all’aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L’aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti: a) il metodo di calcolo dell’aumento deciso dallo Stato membro interessato si basa su criteri oggettivi e non discriminatori; b) per finanziare l’aumento, tutti o parte dei diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti; tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020; l’applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima. Il valore unitario nazionale o regionale nel 2020 di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, o all’articolo 23, paragrafo 2, per il 2020, escluso l’importo delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019. In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere di mantenere il valore dei diritti all’aiuto calcolato conformemente a tale paragrafo, fatto salvo l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5. Gli Stati membri informano gli agricoltori a tempo debito del valore dei loro diritti all’aiuto calcolato conformemente al presente paragrafo. 12.   Per gli anni civili 2021 e 2022 gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 all’anno in questione.»; 6) All’articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente: «Per gli anni civili 2020 e 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafi 11 e 12, entro il 19 febbraio 2021. Gli Stati membri comunicano le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 12, entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.»; 7) all’articolo 30, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente: «Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, l’importo della riserva nazionale o delle riserve regionali da escludere conformemente al secondo comma del presente paragrafo è adeguato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, il terzo comma del presente paragrafo non si applica.»; 8) L’articolo 36 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri che nel 2020 applicano il regime di pagamento unico per superficie continuano ad applicarlo dopo il 31 dicembre 2020.»; b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per ciascuno Stato membro l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II dopo la deduzione dell’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, per l’anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue entro le quali l’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018. Entro il 19 febbraio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni civili 2021 e 2022.»; 9) l’articolo 37 è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri che concedono aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2021 e nel 2022.»; b) al paragrafo 4, il sesto trattino è sostituito dal seguente: «— 50 % nel 2020, nel 2021 e nel 2022.»; 10) l’articolo 41, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall’anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1, sezione 4 («pagamento ridistributivo»). Gli Stati membri possono adottare tale decisione entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.. Gli Stati membri che già applicano il pagamento ridistributivo possono riesaminare la loro decisione di concedere tali pagamenti o i dettagli di tale regime entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022. Entro la data pertinente di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso.»; 11) all’articolo 42, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.»; 12) all’articolo 49, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri che concedono un pagamento ai sensi dell’articolo 48 nell’anno civile 2020 comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.»; 13) all’articolo 51, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale stimata necessaria a finanziare tale pagamento entro il 19 febbraio 2021 per gli anni civili 2021 e 2022.»; 14) all’articolo 52, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2022 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.»; 15) L’articolo 53 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri che non hanno concesso il sostegno accoppiato facoltativo fino all’anno di domanda 2020 possono assumere tale decisione conformemente al primo comma entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021. »; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo. Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14. Gli Stati membri decidono se continuare o porre termine alla concessione del sostegno accoppiato facoltativo per il rispettivo anno di domanda per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021. Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, o tramite una comunicazione a norma del terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall’anno successivo, e per gli anni 2020 e 2021 con effetto a decorrere dal medesimo anno, di: a) lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4; b) modificare le condizioni per la concessione del sostegno; c) porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.»; 16) all’articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 53 entro le date previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 6, quarto comma, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere. Le comunicazioni delle decisioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, e della decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 6, terzo comma, includono inoltre la percentuale di massimale nazionale di cui all’articolo 53 per l’anno civile considerato»; 17) all’articolo 58, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per il 2020, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento: — Bulgaria: 649,45 EUR, — Grecia: 234,18 EUR, — Spagna: 362,15 EUR, — Portogallo: 228,00 EUR. Per il 2021 e per il 2022, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento: — Bulgaria: 636,13 EUR, — Grecia:229,37 EUR, — Spagna: 354,73 EUR, — Portogallo:223,32 EUR.»; 18) gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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