Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2205

In vigore dal 21 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2205 Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’ dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;» b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021; b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»; 2) l’ è soppresso.
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Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2205 (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/237) — Testo vigente | Portale Normativo