Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2205
In vigore dal 21 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2205
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’ dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;»
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;
b)
i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;
2)
l’ è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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