Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

In vigore dal 21 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251 Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è così modificato: (1) è inserito il seguente articolo 31 bis: «Articolo 31 bis Trattamento dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e degli swap su tassi di cambio regolati fisicamente In deroga all’, paragrafo 2, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere che non sia richiesta la costituzione o la raccolta di margini di variazione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e per i contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente se una delle controparti non è un ente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o non sarebbe considerata tale se fosse stabilita nell’Unione. (*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;" (2) l’articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Disposizioni transitorie Le controparti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere al 18 febbraio 2021 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento. Le controparti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono anche continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere al 18 febbraio 2021 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento di cui agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o del 18 febbraio 2021, se anteriore; b) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro; c) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il 1o gennaio 2021 e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore: i) le pertinenti date di applicazione di cui agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; oppure ii) il 1o gennaio 2022.»; (3) l’articolo 36 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) a decorrere dal 1o settembre 2021, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 50 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume;» ii) è aggiunta la lettera seguente: «f) a decorrere dal 1o settembre 2022, se entrambe le controparti detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 8 miliardi di EUR o appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume.»; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il 30 giugno 2022, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;» (4) all’articolo 37, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il 30 giugno 2022, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;» (5) all’articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 37, per tutti i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici, gli articoli di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 37 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2024.»
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