Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
In vigore dal 18 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
L’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell’articolo 6 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l’approccio del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni», utilizzando il «numero medio giornaliero delle operazioni» corrispondente alla fase S2 (10 operazioni giornaliere).»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S2 (40° percentile).
Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti ii), iii) e iv), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30° percentile).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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