Art. 5
Sezione intitolata«Quali sono i costi?»
In vigore dal 18 dic 2020
Sezione intitolata«Quali sono i costi?»
1. Le informazioni contenute nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» sono fornite in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. I costi e le commissioni individuati nella sezione «Quali sono i costi?» si riferiscono ai costi effettivi sostenuti direttamente a livello del fornitore o a livello di un’attività esternalizzata o di un fondo di investimento, comprese tutte le spese generali correlate. Se del caso, i costi e le commissioni addebitati al potenziale risparmiatore in PEPP prima di investire i risparmi nel PEPP sono indicati separatamente come «costi iniziali». I costi e le commissioni, sia una tantum che ricorrenti, sono presentati come «costi annui totali» in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/1238. L’effetto composto dei costi è presentato sulla base di una contribuzione mensile standardizzata del risparmiatore in PEPP in termini monetari, come specificato nell’allegato III, parte III, del presente regolamento.
2. La sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» contiene le seguenti informazioni:
a)
informazioni sui costi amministrativi sostenuti dal fornitore del PEPP per le attività di amministrazione dei conti PEPP, di raccolta delle contribuzioni, di fornitura di informazioni ai membri e di esecuzione dei pagamenti;
b)
informazioni sui seguenti costi di investimento:
i)
i costi di custodia delle attività, comprese le commissioni pagate al depositario per la custodia delle attività e per la riscossione dei dividendi e degli interessi attivi;
ii)
i costi delle operazioni di portafoglio, compresi i pagamenti effettivi effettuati dal fornitore del PEPP a terzi per pagare i costi sostenuti in relazione all’acquisizione o alla cessione di qualsiasi attività nel conto PEPP;
iii)
altri costi connessi alla gestione degli investimenti;
c)
informazioni sui costi di distribuzione per la commercializzazione e la vendita del prodotto PEPP, compresi i costi e le commissioni relativi alla prestazione di consulenza;
d)
informazioni sui costi delle garanzie a carico del risparmiatore in PEPP per la garanzia finanziaria per ottenere, nella fase di decumulo, almeno il rimborso del capitale accumulato e di ogni altra garanzia finanziaria fornita a norma del contratto PEPP.
3. Se impone commissioni per recuperare i costi sostenuti per la consulenza prestata nel periodo iniziale del contratto PEPP, ossia prima che il risparmiatore in PEPP acquisisca il diritto di trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, il fornitore del PEPP comunica ai potenziali risparmiatori in PEPP l’importo totale di dette commissioni, il periodo di tempo durante il quale si applicano e la loro frequenza.
4. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
le informazioni sui costi annui totali in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato alla fine dell’anno, come specificato al paragrafo 1;
b)
se del caso, informazioni su eventuali costi iniziali.
Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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