Art. 7
Sospensione delle preferenze nell’ambito di un regime commerciale preferenziale
In vigore dal 18 dic 2020
Sospensione delle preferenze nell’ambito di un regime commerciale preferenziale
1. Le misure tariffarie preferenziali di cui all’ non sono concesse nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord qualora siano stati constatati casi di frode, irregolarità o inosservanza sistematica dell’obbligo di rispettare o far rispettare le norme relative all’origine preferenziale dei prodotti e le relative procedure, conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l’esistenza di frodi, irregolarità o inosservanze sistematiche di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso che indica i motivi all’origine di tali dubbi.
3. Se non è stato posto rimedio alle frodi, alle irregolarità o alle inosservanze sistematiche individuate entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso, le misure tariffarie preferenziali non si applicano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale le misure tariffarie preferenziali cessano di applicarsi nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
4. Il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord comunica alla Commissione tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’applicazione del presente articolo.
5. Le misure tariffarie preferenziali possono applicarsi nuovamente se, a norma dell’, i paesi terzi o il gruppo di paesi terzi in questione adottano misure per garantire la conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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