Art. 19

Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

In vigore dal 17 dic 2020
Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio 1.   Le istituzioni adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio. 2.   Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell’intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l’andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza. 3.   Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. 4.   Possono essere svolti triloghi in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.
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