Art. 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2020
Disposizioni transitorie L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dagli opportuni certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1251/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 21 agosto 2021.
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Disposizioni transitorie (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/2236) — Testo vigente | Portale Normativo