Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 16 dic 2020
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l’ingresso nell’Unione (20) e per i movimenti all’interno dell’Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).
2. Il presente regolamento stabilisce modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali:
a)
per i movimenti tra Stati membri o all’interno dell’Unione di animali, prodotti di origine animale e relativo materiale germinale e le note per la loro compilazione;
b)
per l’ingresso nell’Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano e le note per la loro compilazione.
3. Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma rispettivamente di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali, e un modello di attestato per i seguenti animali e merci destinati al consumo:
a)
i modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione delle seguenti merci destinate al consumo umano:
i)
prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure;
ii)
selvaggina selvatica grossa non scuoiata;
b)
i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano:
i)
prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all’ del regolamento delegato (UE) 2019/625;
ii)
determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all’, primo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
iii)
insetti vivi e lumache vive;
c)
un modello di certificato per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli;
d)
un modello di certificato per il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti destinati al consumo umano;
e)
i modelli di certificati in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza o in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello;
f)
un modello di attestato privato firmato dall’operatore del settore alimentare importatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate, quando tali prodotti composti entrano nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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