Art. 1
Regimi preferenziali
In vigore dal 16 dic 2020
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Regimi preferenziali
1. I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo (*), del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia (le “parti beneficiarie”) di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.
2. I prodotti originari delle parti beneficiarie continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali parti beneficiarie.
Condizioni di ammissione al regime preferenziale
1. L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’ è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
osservanza della definizione di “prodotti originari” di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ((*)) della Commissione e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 10 e 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ((**)) della Commissione;
b)
impegno delle parti beneficiarie a non applicare nuovi dazi e oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie dell’Unione, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000;
c)
impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e
d)
impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.
2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all’ è subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.
In caso di inosservanza del primo comma, il Consiglio può adottare misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo."
((*)) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)."
((**)) Regolamento delegato (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I e originari delle parti beneficiarie, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario dell’Unione, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
3)
l’articolo 4 è soppresso;
4)
all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;
5)
all’articolo 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e le parti beneficiarie;
c)
la sospensione, in tutto o in parte, del diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza a opera di tale parte beneficiaria dell’, paragrafo 1, lettera d).»;
6)
all’articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;
7)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell’Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un’inosservanza dell’, paragrafo 1, lettere a), b) o c), a opera delle parti beneficiarie, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:
a)
comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;
b)
invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione e/o le parti beneficiarie a osservare l’, paragrafo 1;
c)
pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’, paragrafo 1, a opera della parte beneficiaria in questione, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.
Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;
8)
all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025.»;
9)
l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento;
10)
l’allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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