Art. 1
In vigore dal 16 dic 2020
Le merci importate dall’esterno dell’Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell’Unione o ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi solo se tali merci sono immesse in libera circolazione nei seguenti territori:
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il territorio del Regno del Belgio,
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il territorio della Repubblica di Bulgaria,
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il territorio della Repubblica ceca,
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il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
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il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
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il territorio della Repubblica di Estonia,
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il territorio dell’Irlanda,
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il territorio della Repubblica ellenica,
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il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
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il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ma compreso il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française del 27 settembre 1963, pag. 8679),
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il territorio della Repubblica di Croazia,
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il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
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il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003,
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il territorio della Repubblica di Lettonia,
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il territorio della Repubblica di Lituania,
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il territorio del Granducato del Lussemburgo,
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il territorio dell’Ungheria,
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il territorio di Malta,
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il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
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il territorio della Repubblica d’Austria,
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il territorio della Repubblica di Polonia,
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il territorio della Repubblica portoghese,
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il territorio della Romania,
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il territorio della Repubblica di Slovenia,
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il territorio della Repubblica slovacca,
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il territorio della Repubblica di Finlandia,
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il territorio del Regno di Svezia, e
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il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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