Art. 1

In vigore dal 16 dic 2020
Le merci importate dall’esterno dell’Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell’Unione o ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi solo se tali merci sono immesse in libera circolazione nei seguenti territori: — il territorio del Regno del Belgio, — il territorio della Repubblica di Bulgaria, — il territorio della Repubblica ceca, — il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia, — il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), — il territorio della Repubblica di Estonia, — il territorio dell’Irlanda, — il territorio della Repubblica ellenica, — il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla, — il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ma compreso il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française del 27 settembre 1963, pag. 8679), — il territorio della Repubblica di Croazia, — il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno, — il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003, — il territorio della Repubblica di Lettonia, — il territorio della Repubblica di Lituania, — il territorio del Granducato del Lussemburgo, — il territorio dell’Ungheria, — il territorio di Malta, — il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, — il territorio della Repubblica d’Austria, — il territorio della Repubblica di Polonia, — il territorio della Repubblica portoghese, — il territorio della Romania, — il territorio della Repubblica di Slovenia, — il territorio della Repubblica slovacca, — il territorio della Repubblica di Finlandia, — il territorio del Regno di Svezia, e — il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/2170 — Testo vigente | Portale Normativo