Art. 3
In vigore dal 16 dic 2020
Il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina di cui ai regolamento (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 6 gennaio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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