Art. 2

In vigore dal 16 dic 2020
1.   La selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 e le premiscele che contengono tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 6 luglio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:2117:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo