Art. 2
In vigore dal 16 dic 2020
1. La L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 6 luglio 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 6 gennaio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ai salmonidi.
Storico versioni
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