Art. 1
In vigore dal 16 dic 2020
All’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1bis . Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 1, effettuate tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può decidere, prima della fine di tale periodo, di non sospendere o revocare la licenza di esercizio del vettore aereo dell’Unione purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Essa riesamina i risultati di tale vettore aereo dell’Unione al termine del periodo di dodici mesi e decide se sospendere o revocare la licenza di esercizio e rilasciare una licenza provvisoria a norma del paragrafo 1.».
Storico versioni
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