Art. 1

In vigore dal 16 dic 2020
All’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l’ente di gestione dell’aeroporto o l’autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2021, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/2114 — Testo vigente | Portale Normativo