Art. 1
In vigore dal 15 dic 2020
L’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è così modificato:
a)
al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, è pari o superiore a 10 000 lotti.»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La lettera b) non si applica per le quote di emissione e i relativi strumenti derivati.»;
2)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3) Per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni in una determinata categoria di persone, le posizioni lunghe e corte aggregate e le relative modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte in tale categoria e il numero di titolari di posizioni in tale categoria non sono pubblicati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2021:527:oj#art-1