Art. 1

In vigore dal 15 dic 2020
L’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato: 1) il paragrafo 1 è così modificato: a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, è pari o superiore a 10 000 lotti.»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La lettera b) non si applica per le quote di emissione e i relativi strumenti derivati.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3)   Per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni in una determinata categoria di persone, le posizioni lunghe e corte aggregate e le relative modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte in tale categoria e il numero di titolari di posizioni in tale categoria non sono pubblicati.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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